Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-02-2012, n. 2322

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Falcade ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 13.11.08, che lo ha condannato a pagare alla Gaon s.a.s. la somma di Euro 90.940,03, oltre agli accessori ed alle spese del doppio grado, a titolo di risarcimento del danno subito dalla società per la perdita di un terreno di sua proprietà, acquisito dall’amministrazione comunale in via di accessione invertita. La ricorrente, omesso ogni accenno allo svolgimento del processo di primo e di secondo grado, con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., ha dedotto che la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare che si versava in tema di occupazione usurpativa – attesa la radicale nullità e/o inesistenza sia dell’originaria dichiarazione di pubblica utilità, priva dell’indicazione dei termini L. n. 2359 del 1865, ex art. 13, sia della successiva delibera con la quale l’amministrazione si era limitata a convalidare il provvedimento anzichè rinnovare integralmente il procedimento espropriativo – e che, in base a tale accertamento in fatto, avrebbe dovuto respingere la domanda risarcitoria, per aver la Gaon omesso di chiedere la restituzione del terreno, in tal modo determinando il danno.

Con un secondo motivo deduce che, poichè l’irreversibile trasformazione del bene è avvenuta il 14.5.89, alla data di notifica della citazione (2.1.95) l’azione era prescritta. La Gaon s.a.s. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

A norma dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso in cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa.

Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, per soddisfare il requisito in questione non è necessario che l’esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, nè occorre una narrativa analitica o particolareggiata, ma è indispensabile che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l’esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice "a quo", non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (cfr. da ultimo, fra molte, Cass. nn. 10288/09, 7460/09, 2831/09, 15808/08).

Nella specie, deve escludersi che il ricorso proposto dal Comune di Falcade risponda all’esigenza di consentire l’immediata percezione del contenuto della sentenza impugnata necessario alla comprensione delle censure che le sono rivolte. Esso, infatti, si limita ad indicare le parti e la tipologia del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d’Appello ed a dare atto dell’emanazione delle sentenze di primo e di secondo grado, ma non riassume, quantomeno nelle sue linee essenziali, la vicenda processuale, non accenna all’oggetto della pretesa della controparte nè alle eccezioni ed alle difese svolte per contrastarla, non individua i fatti controversi nè da conto delle ragioni della decisione: in definitiva, non consente di identificare in alcun modo le questioni dibattute ed, in conseguenza, di verificare se vi sia rispondenza fra queste ed i motivi di impugnazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della Gaon s.a.s., in Euro 4.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comune di Falcade a pagare alla Gaon s.a.s. le spese del presente grado, liquidate in Euro 4.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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