Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
Considerato, in fatto, che con il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti la P. s.a.s. impugna la determinazione dirigenziale n. 365 del 2 marzo 2011 con cui Roma Capitale, ai sensi dell’art. 16 l. r. n. 15/08, ha ordinato la demolizione dei manufatti ivi indicati;
Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
Considerato che dall’esame degli atti (si veda la nota prot. n. VN 23624 del 31 maggio 2011 trasmessa da Roma Capitale) emerge che per il fabbricato indicato al punto 4 del provvedimento impugnato (ivi identificato come manufatto posizionato su platea di cemento di mt. 10 x 5 con copertura in legno e dotato di due locali destinati a magazzino e bagno) non deve essere disposta la demolizione essendo per esso stata presentata domanda di condono edilizio n. 32471/05;
Considerato, poi, che il manufatto indicato al numero 1 dell’atto gravato risulta assentito con la concessione in sanatoria n. 253687 del 01/02/01 mentre il fabbricato menzionato al punto 2 è oggetto della richiesta di condono edilizio prot. n. 80590/04;
Considerato che nella fattispecie Roma Capitale deduce di non avere tenuto conto del titolo edilizio e della domanda di condono n. 80590/04 in quanto i relativi manufatti non sono stati rilevati nell’aerofotogrammetria del 13 luglio 2003, circostanza giustificata dalla ricorrente con esigenze connesse alla servitù di elettrodotto esistente nell’area;
Ritenuta, in diritto, fondata la censura con cui è stato dedotto il vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed illogicità in relazione alla mancata considerazione dell’esistenza della concessione edilizia in sanatoria n. 253687 del 01/02/01 e al fatto che i manufatti esistenti sarebbero tre e non quattro;
Considerato, infatti, che l’amministrazione, ai fini dell’adozione del provvedimento sanzionatorio, avrebbe dovuto espressamente tenere in considerazione il titolo edilizio esistente ed astrattamente idoneo a legittimare il manufatto almeno ai fini dell’annullamento in autotutela dello stesso;
Rilevato, altresì, che dal verbale di accertamento dell’abuso del 10/12/09 prot. n. 91945 e dalla nota di Roma Capitale prot. n. VN 23624 del 31/05/11 non risulta il manufatto indicato al punto 3 del provvedimento impugnato (ivi indicato come "manufatto posizionato su platea di cemento di circa m. 10 x 5 con altezza variabile tra m. 2,60 a m. 3,30 e struttura, chiusure verticali e copertura in legno e dotato di bagno") e, quindi, è da ritenere processualmente provata, in assenza della specifica contestazione della parte resistente costituita, la circostanza dedotta nel ricorso circa l’inesistenza dello stesso;
Ritenuta, poi, fondata la censura (proposta nel ricorso principale e nel ricorso per motivi aggiunti) con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 38 l. n. 47/85, richiamato dall’art. 32 d. l. n. 269/03;
Considerato, infatti, che, in ossequio a quanto previsto dalle norme in esame, il Comune avrebbe dovuto tenuto conto della sospensione dei procedimenti sanzionatori, ivi prevista, e della conseguente impossibilità di ordinare la demolizione prima della definizione, con provvedimento espresso, dei procedimenti scaturiti dalla presentazione delle istanze di condono edilizio relative ai manufatti indicati ai numeri 2 e 4 del provvedimento impugnato (TAR Lazio – Roma n. 4605/11; TAR Campania – Salerno n. 184/11);
Considerato che la fondatezza delle censure in esame comporta l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti ed il conseguente annullamento della determinazione dirigenziale di demolizione n. 365 del 2 marzo 2011 (unico fra gli atti impugnati lesivo dell’interesse posto dalla ricorrente a fondamento della domanda caducatoria) con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, riterrà di adottare nell’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione ad essa riconosciuti dalla normativa vigente;
Considerato che la peculiarità della fattispecie giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale di demolizione n. 365 del 2 marzo 2011 fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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