Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 29-09-2011, n. 35306 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.M. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Novara che, in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta di annullamento o di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dal gip fino alla concorrenza di Euro 442.100.

Deduce in questa sede il ricorrente l’errata applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143 ed D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 8 e 9.

Fa rilevare al riguardo che il sequestro preventivo per equivalente risulta effettuato in relazione ai profitti della frode fiscale D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 addebitatoli allo stesso indagato relativamente alle fatture fittizie emesse nell’anno 2008 dalla Carpenteria G2 di G.F. nei confronti di vari istituti di leasing in relazione a contratti fraudolenti. Il tribunale del riesame non ha tuttavia considerato, secondo il ricorrente, che le condotte addebitate al P. consistono in soli tre contratti da lui intermediati nel periodo (OMISSIS) e che, pertanto, non è stata superata la soglia temporale costituita dall’entrata in vigore della L. n. 244 del 2007. Si fa osservare come dopo il 12 gennaio 2008 siano state emesse da parte dell’apparente utilizzatore un massiccio numero di fatture riferibili al pagamento delle rate di leasing e che non è possibile rispondere anche degli effetti differiti della falsa fatturazione. Il tribunale avrebbe infatti così attribuito al P. anche le ulteriori mediazioni ascrivibili al M. ed ad altro indagato.

Inoltre, sempre secondo il ricorrente, il tribunale non avrebbe nemmeno considerato che per un verso il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 rappresenta un delitto di pura condotta la cui sussistenza prescinde totalmente dall’effetto evasivo cui è preordinato e che invece il concorso del broker nella falsa fatturazione non può che essere temporalmente collocato al momento della stipula dei relativi contratti e quindi nel 2006 in quanto ciò che accade nella fase successiva è estraneo al rapporto di erogazioni finanziarie.

In ogni caso – si sostiene – la somma sequestrata sarebbe eccessiva corrispondendo tutte le fatture emesse nell’anno 2008 dalla carpenteria G2 laddove al più si dovrebbe avere riferimento al valore dell’imposta relativa ai soli contratti 131 e 174. Con il secondo motivo si deduce, invece, il vizio di mancanza assoluta di motivazione in ordine all’entità economica del sequestro preventivo.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Come riconosce lo stesso ricorrente, il tribunale ha affermato in premessa che l’atto reclamato è stato emesso nel quadro di una vasta indagine relativa all’ipotesi di reati connessi ad un meccanismo fraudolento in danno di istituti di leasing di cui produttori, broker finanziari – come il P. – e apparenti utilizzatori si sarebbero serviti d’accordo fra di loro per simulare il leasing relativi ai beni inesistenti, riciclati e comunque di valore trascurabile rispetto al prezzo figurativo, allo scopo di conseguire una serie di rispettivi indebiti vantaggi, quali la disponibilità di una elevata somma di denaro e l’opportunità di scaricare i costi fiscali reali e non connessi ad un’operazione effettiva e concreta.

Appare correttamente disposto pertanto il sequestro per equivalente in quanto sostanzialmente si esclude che il concorso del ricorrente possa ritenersi cessato nel 2006 in quanto il risultato voluto, secondo l’ipotesi di accusa, era proprio quello raggiunto negli anni successivi e, cioè, quello di consentire all’apparente utilizzatore di un massiccio numero di fatture riferibili al pagamento della rata di leasing di giovarsi della possibilità di detrarre l’Iva passiva dei propri costi.

Per le stesse ragioni, correttamente il tribunale ha già escluso nella specie che la L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143 potesse essere considerato limite ostativo avendo correttamente evidenziato che alcuni contratti accessi per effetti della collaborazione e dell’intervento dei P. erano ancora in corso al 12 gennaio 2008.

E, dunque, legittimamente si è ritenuto operante il concorso del broker nell’allestimento della intera frode fiscale che legittima il provvedimento di sequestro, perdurando il meccanismo fraudolento anche nel 2008.

Quanto sopra consente di escludere nella specie l’assenza di motivazione dedotta con il secondo motivo.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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