Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 29-09-2011, n. 35303

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 13 ottobre 2010, il Tribunale di Grosseto ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo prodromico alla confisca per equivalente effettuato su beni di F.A. indagato per il reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5.

A sostegno della conclusione, i Giudici hanno, tra l’altro, rilevato (confutando una contestazione difensiva) che, trattandosi di risparmio legato al mancato pagamento delle imposte, era quasi impossibile per la pubblica accusa individuare i beni costituenti profitto del reato.

Per l’annullamento della ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e rilevando:

– che il Giudice per le indagini preliminari ha qualificato il sequestro a sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1; se così è, manca la motivazione sulle esigenze di cautela;

– che il Tribunale ha considerato il vincolo reale apposto ex art. 321 c.p.p., comma 2; se così è , la norma non è applicabile alla fattispecie e manca la motivazione in ordine al potere discrezionale che ha indotto il Giudice ad emettere il provvedimento;

– che è carente l’argomentazione sul mancato sequestro dei beni che costituiscono il prezzo e il prodotto del reato; prima di procedere al sequestro sul patrimonio del legale rappresentante della società, necessitava verificare se erano aggredibili i conti, i titoli, le azioni della società stessa.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

E’ appena il caso di rilevare come, nonostante una svista del primo Giudice, il sequestro di cui trattasi sia stato disposto a sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2. Il decreto che ha applicato la misura è motivato in modo congruo completo, corretto sulla configurabilità del reato, dedotta dagli elementi acquisiti, e sulla necessità del vincolo reale per assicurare la futura confisca per equivalente;

pertanto, la censura difensiva sul tema non è fondata. Non era necessaria una specifica motivazione sul ed periculum in mora perchè il sequestro prodromico alla confisca – art. 321 c.p.p., comma 2 – è una figura autonoma rispetto a quella disciplinata del comma 1 della norma e prescinde dalla condizioni ivi previste Relativamente alle residue deduzioni, si osserva come il Tribunale abbia esplicato la plausibile ragione per la quale non erano vincolabili i diretti beni provento del reato; essendo l’oggetto del profitto un bene intangibile, non è riscontrabile un oggetto specifico sul quale applicare la misura.

Il legale rappresentante della società era l’autore dell’illecito penale e, di conseguenza, i suoi beni erano passibili di sequestro senza che fosse richiesta la preventiva escussione del patrimonio della società.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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