T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-10-2011, n. 8143 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 589 dell’8 aprile 2011, con cui Roma Capitale ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nell’ampliamento di un manufatto pari a 14,00 mq. e nella realizzazione di un cortile pertinenziale, e chiede l’accertamento della legittimità della d.i.a. acquisita agli atti del Comune di Roma con prot. n. 25465 del 10 giugno 2003;

Considerato, in diritto, che la domanda caducatoria è fondata e deve essere accolta;

Considerato che con la prima censura è stata prospettata la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 per non avere il ricorrente ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento nell’ambito del quale è stato emanato il provvedimento impugnato;

Considerato che il motivo in esame è fondato;

Considerato, infatti, che nella fattispecie non risulta comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento culminato con l’adozione della gravata ordinanza di demolizione (la copia prodotta dal Comune di Roma in data 09/09/11 non risulta notificata al C.);

Considerato che il vizio in esame non può ritenersi sanato ai sensi dell’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90 non avendo Roma Capitale dimostrato la correttezza sostanziale del provvedimento impugnato che costituisce il presupposto indispensabile per l’applicabilità della preclusione all’annullamento giurisdizionale prevista dalla norma in esame;

Considerato, infatti, che Roma Capitale non ha comprovato in giudizio la legittimazione passiva del ricorrente all’esecuzione della gravata demolizione non fornendo, in particolare, elementi significativi da cui desumere la responsabilità del predetto (non più attuale proprietario del bene) nella realizzazione dell’abuso;

Considerato che la fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento della domanda caducatoria (previa declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi proposti) e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di emettere all’esito della riedizione del procedimento secondo le indicazioni provenienti dalla presente sentenza;

Considerato, poi, che deve essere dichiarata inammissibile l’ulteriore domanda avente ad oggetto la declaratoria della legittimità della d.i.a. acquisita agli atti del Comune di Roma con prot. n. 25465 del 10 giugno 2003;

Considerato, infatti, che la statuizione giurisdizionale di accertamento non è ammissibile nella giurisdizione amministrativa di legittimità quale è quella che caratterizza la presente fattispecie;

Considerato che l’accoglimento parziale delle domande proposte dal ricorrente giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie la domanda caducatoria e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) dichiara l’inammissibilità della domanda di accertamento proposta dal ricorrente;

3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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