T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-10-2011, n. 8142 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna l’atto del 23/06/11 con cui la Commissione di cui all’art. 106, comma 3, D. Lgs. 443/92 ha comunicato alla ricorrente il giudizio di non idoneità agli accertamenti psicofisici di prima istanza ai sensi degli artt. 122 e 123 del D. Lgs. 30 ottobre 1992 n. 443 con la seguente motivazione: "tatuaggio articolo 123 lettera c";

Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Considerato che, secondo l’art. 123 lettera c) d. lgs. n. 443/92 "i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme";

Considerato che, come fondatamente dedotto nell’atto introduttivo, il tatuaggio esistente sulla persona della ricorrente non può ritenersi causa d’inidoneità, alla luce della disposizione richiamata, in quanto per le ridotte dimensioni e l’oggetto (trattasi di tema floreale) e per la sua collocazione (sul piede destro), quali desumibili dalla fotografia allegata al ricorso (non contestata dall’amministrazione costituita la quale è rimasta, altresì, ingiustificatamente inottemperante all’ordinanza istruttoria emessa dal Tribunale), lo stesso non può ritenersi deturpante né indice di personalità abnorme;

Considerato che la fondatezza della censura in esame impone l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato;

Considerato che la peculiarità della controversia induce il Tribunale a disporre la compensazione delle spese processuali in ossequio a quanto previsto dagli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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