Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-02-2012, n. 2318 Idoneita’ fisica del lavoratore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al Tribunale di Foggia D.L.G., già dipendente di Ferrovie del Gargano s.r.l. con qualifica e mansioni di conduttore, esponeva: a) di essere stato dichiarato inidoneo al servizio a seguito di accertamento dell’Ufficio sanitario di Foggia delle Ferrovie dello Stato e di essere stato licenziato; b) di aver vanamente richiesto la pensione di invalidità all’INPS, il quale, con autonomo accertamento medico-legale non aveva riscontrato infermità tali da non consentirgli di svolgere attività lavorativa.

Contestando che l’accertamento in punto di idoneità fisica potesse essere compiuto dall’Ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato e reclamando l’assegnazione a mansioni compatibili col suo stato di salute, impugnava il licenziamento irrogatogli in data 30.11.00 per inidoneità fisica e chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro con il risarcimento del danno ex art. 18 s.d.l.; in subordine, chiedeva all’INPS la concessione della pensione di invalidità, previo nuovo accertamento circa il suo stato invalidante.

2.- Rigettata la domanda sia nei confronti del datore di lavoro che dell’INPS e proposto appello dal D.L., la Corte d’appello di Bari con sentenza 29.05.08 rigettava l’impugnazione.

3.- La Corte d’appello, premesso che le verifiche dell’idoneità fisica del personale dipendente delle aziende di pubblico trasporto sono di competenza del Servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato, riteneva nel merito corretto l’accertamento compiuto dall’organo periferico del Servizio in questione (conclusosi con l’evidenziazione di un forte calo del visus), dato che nessun contrasto era riscontrabile con il parallelo accertamento dell’INPS, in quanto quest’ultimo era diretto a valutare non l’idoneità al servizio, ma la riduzione della capacità di lavoro ai fini della concessione dell’assegno di invalidità ex L. n. 222 del 1984. Sottolineava in ogni caso che l’esito dell’accertamento dell’Ufficio sanitario era stato validato dall’accertamento medico-legale compiuto in appello, il quale aveva concluso che il D.L. aveva riacquistato i requisiti di idoneità al servizio solo dopo cinque anni dal licenziamento, grazie ad un intervento chirurgico.

Quanto alla richiesta di destinazione a mansioni compatibili, la Corte riteneva che l’Azienda avesse provato l’incollocabilità del dipendente. Infatti, l’accordo sindacale 3.12.92 che prevedeva la ricollocazione nell’organigramma aziendale dei lavoratori inidonei, richiamato dal lavoratore, era stato oggetto di legittima disdetta unilaterale da parte dell’Azienda, di modo che al momento del licenziamento non era più in vigore. Sulla base di un ulteriore accordo sindacale del 31.5.00 poteva, inoltre, desumersi che l’organico aziendale a quella data non annoverava ulteriori posti disponibili.

Quanto alla richiesta della pensione di invalidità avanzata nei confronti dell’INPS, la Corte rilevava che l’assicurato, per quanto inidoneo alle mansioni di conduttore ferroviario, non presentava una riduzione della capacità lavorativa al di sotto di un terzo del totale.

4.- Proponeva ricorso per cassazione D.L.. Rispondeva Ferrovie del Gargano s.r.l. con controricorso e ricorso incidentale illustrati con memoria. L’INPS ha depositato procura.

Motivi della decisione

5.- Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

6.- D.L. con il ricorso principale impugna la sentenza di merito solo per la parte in cui ritiene legittimo l’allontanamento dal servizio e non muove più contestazioni nei confronti degli accertamenti medico-legali compiuti dal Servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato e dall’INPS. Egli con l’unico motivo denunzia violazione del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 27, lett. b), per il quale "l’azienda può far luogo all’esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili … per inabilità al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l’agente, quando non accetti altre mansioni, compatibili con le sue attitudini o condizioni, in posti disponibili". L’azienda, in mancanza di mansioni compatibili equivalenti, avrebbe dovuto ricercare, nell’ambito della struttura esistente e di tutti i suoi comparti la possibilità di adibire il ricorrente a mansioni compatibili, anche di livello inferiore. Solo ove tali nuove mansioni fossero state rifiutate dal avrebbe potuto essere irrogato il licenziamento.

7.- Il ricorso incidentale di Ferrovie del Gargano s.r.l. può essere sintetizzato come segue.

7.1.- La Corte d’appello si sarebbe pronunziata sulla correttezza dell’accertamento dell’idoneità al servizio compiuto dall’Ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato senza averne giurisdizione. Ai sensi del D.M. 23 febbraio 1999, n. 88, che attribuisce il potere di verifica all’Ufficio sanitario in questione, la contestazione dell’accertamento deve essere, infatti, effettuata dall’agente interessato mediante appello alla sede centrale della Direzione della Sanità delle Ferrovie dello Stato. In difetto l’accertamento dell’ufficio locale diviene definitivo e non può essere sovvertito dal giudice ordinario; nel caso di specie il D.L. non aveva proposto l’appello e, pertanto, il giudizio era divenuto definitivo.

Ogni eventuale contestazione avrebbe dovuto essere, invece, effettuata dinanzi al giudice amministrativo. La ricorrente incidentale chiede, pertanto, che la C.S. affermi che il giudice ordinario difetta di giurisdizione in merito all’esito delle visite idoneative ex D.M. 23 febbraio 1999, n. 88, essendo tale esito un provvedimento amministrativo definitivo della Commissione FS, di contenuto tecnico, non sindacabile a mezzo CTU e sottoposto a valutazione del giudice amministrativo.

7.2.- Il giudice di merito sarebbe incorso in violazione dell’art. 92 c.p.c., avendo compensato le spese senza idonea motivazione, non adottando al riguardo pronunzia di condanna del soccombente.

8.- Il motivo dedotto con il ricorso principale è infondato.

Il lavoratore, in primo e in secondo grado aveva invocato l’accordo aziendale 3.12.92, con il quale l’Azienda si era impegnata a collocare nell’organigramma aziendale i lavoratori inidonei al servizio (v. ricorso alle pagg. 3-5). Una volta esclusa dal giudice di appello l’applicabilità di tale fonte negoziale, il ricorrente ha invocato l’applicazione del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, per il quale l’esonero definitivo dal servizio per inabilità alle funzioni della qualifica può essere disposto solo nei confronti di coloro che non abbiano accettato altre mansioni in posti disponibili, compatibili con le loro condizioni fisiche.

Tale pretesa, che in questa prospettazione, è dedotta solo in sede di legittimità, è del tutto infondata in quanto esclusa dall’accertamento di merito compiuto dalla Corte d’appello, la quale ha rilevato che al momento dell’esonero dal servizio (novembre 2000) non solo non era più vigente l’accordo sindacale 3.12.92, ma era stato adottato l’accordo sindacale 31.5.00, con il quale le parti stipulanti davano atto che l’organico aziendale non presentava posti liberi disponibili.

A tale accertamento è mossa una generica (quanto indimostrata) contestazione, assumendosi che l’accordo avesse ad oggetto solamente "la tratta (OMISSIS)" e il "personale con mansioni equivalenti" e che, in ogni caso, la disponibilità di posti avrebbe dovuto essere accertata per "tutti i comparti" e non solo per quello cui il lavoratore era addetto. La contestazione è, tuttavia, mancante di qualsiasi ulteriore riferimento di fatto (che il ricorrente era tenuto ad indicare per il requisito dell’autosufficienza) e introduce una rappresentazione del rapporto di lavoro (la divisione "per comparti"), rilevante ai fini della capienza dell’organico, che non risulta prima evidenziata e viene inammissibilmente offerta solo in sede di legittimità.

Deve, dunque, ritenersi in forza dell’accertamento compiuto dal giudice di merito, che non esistessero in fatto posti disponibili per il lavoratore ricorrente, con conseguente rigetto del motivo di ricorso.

9.- Il rigetto del motivo di ricorso principale comporta l’assorbimento del primo motivo di ricorso incidentale (n. 7.1), essendo venuto meno ogni residuo interesse della parte ricorrente all’accertamento in punto di giurisdizione del giudice ordinario.

10.- E’, infine, infondato il secondo motivo di ricorso incidentale, con cui si ritiene violato, per inidoneità della motivazione, l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile ratione temporis ("se … concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti", testo antecedente alla modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2).

I parametri indicati dal giudice di merito per la rappresentazione dei giusti motivi che hanno consigliato la compensazione delle spese di appello ("natura degli interessi sottesi e … qualità delle parti") costituiscono, infatti, congrua rappresentazione delle ragioni della compensazione.

11.- In ragione della reciproca soccombenza vanno compensate le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, cosi provvede:

– rigetta il ricorso principale;

– dichiara assorbito il primo e rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale;

– compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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