Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 29-09-2011, n. 35300 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 1 luglio 2009 il Tribunale di Bergamo ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo prodromico alla confisca per equivalente effettuata sui beni di R.A. indagato per truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato e per i reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8 (per avere simulato la esistenza di molteplici operazioni commerciali allo scopo di creare un indebito credito Iva).

I Giudici – dopo avere evidenziato il meccanismo attraverso i quale con l’interposizione di società estere non titolari di partita Iva si perpetrava la frode- hanno rilevato come non vi fosse una dissonanza percepibile ictu oculi tra la fattispecie astratta e quella concreta e tanto era sufficiente per mantenere la cautela reale.

In merito alla posizione del R., il Tribunale ha rilevato come presso il suo ufficio siano stati trovati documenti contabili inerenti alle investigazioni.

Per l’annullamento della ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione; rileva che l’ordinanza ha dedicato tre righe alla sua persona e la documentazione, cui fa riferimento, non è significativa perchè riguarda reali rapporti commerciali.

Le deduzioni sono meritevoli di accoglimento.

E’ stato puntualizzato che rientra nella nozione di violazione di legge (per la quale soltanto può essere proposto il ricorso per Cassazione a sensi dell’art. 325 c.p.p., comma 2) anche la mancanza assoluta di motivazione o un iter argomentativo solo apparente che si pone in contrasto con l’obbligo sancito dall’art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p. (Sezioni Unite sentenza n. 25932/2008).

Tale è il caso in esame ove l’apparato motivazionale è assolutamente inidoneo a spiegare le ragioni addotte a sostegno della configurabilità dei contestati reati a carico dell’indagato; la lacuna dipende dalla percezione del ruolo di garanzia e di controllo dei Giudici di merito che hanno espressamente affermato che il loro compito era limitato alla verifica della astratta possibilità di sussume l’ipotesi contestata in quella tipica.

L’affermazione, pur non inesatta, merita un commento. E’ vero che manca in tema di sequestri la trasposizioni delle condizioni generali per l’applicazione delle misure cautelari personali e che la Corte Costituzionale ha segnalato la opportunità di evitare un "processo nel processo" ; ciò non significa che il Tribunale del riesame debba limitarsi a prendere atto delle ipotesi di reato formulare dalla accusa e valutarne la non arbitrarietà.

La giurisprudenza di questa Corte (sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n 23/1996) ha precisato che alla giurisdizione compete un controllo non puramente formale di legalità: il Tribunale – pur nell’ambito delle indicazioni del fatto offerte al Pubblico Ministero – deve accertare la congruità degli elementi rappresentati a sostenere la provvisoria imputazione e tenere nel debito conto le contestazioni difensive.

Nel caso concreto, i Giudici hanno ritenuto configurabili i reati senza nemmeno menzionarli, indicando la emergenza probatoria a carico del R. priva di un, pur breve, cenno alla sua valenza indiziaria.

Tale mirata disamina può non essere necessaria se la misura è applicata a sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1 disposto in funzione preventiva che non si ricollega necessariamente ad un individuato autore del reato.

Diversa è la situazione nella ipotesi di sequestro prodromico alla confisca per equivalente su beni di cui l’indagato ha la disponibilità anche per interposta persona ; in questo caso, non si può prescindere da un collegamento tra il reato ed un soggetto che da quel reato abbia conseguito un profitto.

Inoltre, i Giudici, trascurando di prendere in esame le censure dell’indagato, sono venuti meno al ruolo di garanzia e di controllo che la legge loro demanda.

Per queste considerazioni, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo per un nuovo esame.

Il Difensore, alla odierna udienza, ha rilevato che le Sezioni Unite, con sentenza n 1235/2010, hanno chiarito come il reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 sia speciale rispetto a quello dell’art. 640 c.p., comma 2, n. 1.

Il principio, tuttavia, non è applicabile quando dalla condotta di frode fiscale derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto alla evasione tributaria; in questo caso, i reati concorrono non sussistendo rapporto di specialità tra le due norme, in quanto l’ulteriore evento di danno che l’agente si prefigura non inerisce al rapporto fiscale.

Nella ipotesi che ci occupa, la Corte ( stante i limitati atti in sua visione) non è in grado di verificare se l’indagato abbia conseguito alcun vantaggio extratributario; anche sul punto, si impone un annullamento della ordinanza al fine che i Giudici del rinvio esaminino la questione ed, in esito al loro accertamento, prendano le consequenziali determinazioni sulla permanenza, o meno, del vincolo reale per delitto per il reato di truffa.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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