T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-10-2011, n. 8139 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza n. 235/27/05 del 28.10.2005 il Comune di Fiumicino ha ordinato al ricorrente l’immediata sospensione di opere e ripristino dello stato dei luoghi.

In particolare si tratta di "manufatto di mq 35,00 circa, con struttura mista, parte in muratura e parte in legno e vetri, con copertura a due falde spioventi in legno sormontata da tegole, alto da m 2,80 a m 3,00 al colmo; il tutto poggiante su una preesistente piattaforma in cemento di mq 40,00 circa. Il manufatto risulta essere totalmente rifinito sia internamente che esternamente".

Nelle premesse del provvedimento impugnato sono richiamati anche i seguenti vincoli: "archeologico e paesistico; vincoli di legge D.Lgs. 42/2004 art. 142 (ex L. 431/85), lett. G; D.Lgs. 42/2004 art. 136 /L. 1497/39); vincolo aeroportuale in edificabilità in altezza".

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione di legge per assoluta inesistenza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento in relazione agli artt. 3, 4, 5 L. 241/90, e 27 DPR 380/2001; (si sostiene che il provvedimento richiama, per relationem, una serie di atti non messi a disposizione, che vi è contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, e che non sono indicati termini e Autorità cui ricorrere);

2). Eccesso di potere per contraddittorietà di atti e illogicità dell’azione amministrativa (si richiama la presentazione di domanda ex art. 36 DPR 380/2001).

Alla Camera di Consiglio del 10.11.2006 è stata accolta la richiesta cautelare, sul presupposto della necessità della definizione della procedura di sanatoria, avviata dal ricorrente con istanza ex art. 36 DPR n. 380/01, n. prot. 39551 del 23.6.2006.

In data 21.7.2011 il resistente ha depositato ulteriore memoria difensiva dalla quale risulta che "con determinazione dirigenziale n. 148 del 28.5.2007 la domanda di c.e. in sanatoria postuma è stata respinta".

Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il Collegio osserva in particolare che:

a). dagli atti depositati in giudizio risulta, per tabulas, che – trattandosi di opere abusive realizzate in zona vincolata – nessuna rilevanza può assumere la domanda di accertamento di conformità presentata, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, successivamente all’adozione dell’ordine di demolizione.

La giurisprudenza pacifica ha affermato che – in relazione all’art. 13, l. n. 47 del 1985, ora trasfuso nell’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, disciplinanti l’istituto dell’accertamento di conformità – la validità ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un’istanza ex art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, posto che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi tale effetto (cfr., T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 12 aprile 2011, n. 2103).

In ogni caso, con determinazione dirigenziale n. 148 del 28.5.2007 la domanda di c.e. in sanatoria postuma è stata respinta.

b). Inoltre, la circostanza che il provvedimento non reca né l’indicazione del termine, né dell’autorità cui fare ricorso rileva soltanto ai fini del termine per impugnare (e della tempestività del ricorso) ma non ai fini della legittimità del provvedimento.

Sul punto, si veda l’orientamento giurisprudenziale consolidato in base al quale la disposizione dell’art. 3 comma 4, l. n. 241 del 1990 non influisce sull’individuazione e sulla cura dell’interesse pubblico concreto cui è finalizzato il provvedimento, né sulla riconducibilità dello stesso all’autorità amministrativa, ma tende semplicemente ad agevolare il ricorso alla tutela giurisdizionale (cfr., T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03 novembre 2010, n. 22291).

c). Infine, ai sensi dell’art. 3, 3° comma, l. 7 agosto 1990 n. 241, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi può essere assolto anche mediante rinvio ad altri atti del procedimento, purché di tali atti siano indicati gli estremi nell’atto finale e siano resi disponibili per l’interessato.

La giurisprudenza ha precisato che l’art. 3, l. n. 241 del 1990 consente l’uso della motivazione per relationem con riferimento ad altri atti dell’Amministrazione, che devono essere comunque indicati e resi disponibili.

Tuttavia, questa disponibilità dell’atto va intesa nel senso che all’interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, sicché non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l’obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell’interessato (cfr., T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 11 febbraio 2011, n. 896).

Nella fattispecie in esame, avuto riguardo alla consistenza delle opere e agli elementi fattuali, l’istruttoria svolta e la motivazione del provvedimento impugnato appaiono complessivamente adeguate e complete.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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