Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-06-2011) 29-09-2011, n. 35328

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola del 15.10.09 di condanna di R. G., per il reato di ricettazione di parti di autoveicoli, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 2667,00, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ritenuta la continuazione tra i reati, ricorre l’imputato deducendo la mancanza e manifesta illogicità della sentenza dei giudici di appello, che lo hanno condannato senza prova della sua partecipazione ai fatti. Le prove relative alla sua partecipazione ai fatti era assai ambigue e la motivazione è carente e contro, legem.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato, perchè del tutto generico.

2.1 L’art. 606 c.p.p. enumera un elenco tassativo di motivi di ricorso ai quali il ricorrente deve attenersi, deducendo specifiche doglianze in relazione a ben individuati punti della motivazione dai quali si dissente e non deve limitarsi a dedurne genericamente l’infondatezza.

2.2 L’onere della specifica indicazione dei motivi di ricorso non può neppure essere assolto con la semplice enunciazione della natura della censura , senza individuarne, sia pure sommariamente, il contenuto, al fine di consentire al giudice l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. 2.3 In altri termini l’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (v. per tutte Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858).

2.4 Il ricorrente non ha rispettato la predetta regola e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: negli stringatissimi motivi il ricorrente lamenta la carenza di motivazione perchè il Giudice non si sarebbe espresso "circa l’assenza del ricorrente sui luoghi del fatto". Sta di fatto, invece, che nella motivazione della sentenza si da atto,specificamente che " l’imputato è stato trovato insieme al complice E.G., in una baracca, mentre entrambi smontavano con vari utensili un’autovettura Fiat Panda tg (OMISSIS), oggetto di furto …". 2.5 Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *