T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-10-2011, n. 8138 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza presidenziale n. 28/06 del 4 luglio 2006 l’Ente Parco di Veio ha ordinato al ricorrente la sospensione lavori e il ripristino dello stato dei luoghi.

In particolare, si tratta di "sopraelevazione di un fabbricato esistente, avente una superficie di mq 120,00 circa, ultimato e adibito a civile abitazione e allacciato alle pubbliche utenze".

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Eccesso di potere per omessa valutazione di circostanze di fatto e di diritto, difetto istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione; (la parte sostiene di avere presentato istanza di condono edilizio nel dicembre 2004);

2). Violazione e falsa applicazione art. 29, 1, L. 394/1991, art. 28, 3, Lr. 29/97; eccesso di potere per difetto di presupposti, difetto di istruttoria, omessa valutazione di circostanze di fatto e diritto (la parte lamenta che non vi era alcuna attività in corso poiché il manufatto in questione è stato realizzato nel 1994).

Con ord. n. 6192/2006 la domanda cautelare è stata accolta a termine considerato che per il contestato abuso risulta presentata al Comune di Sacrofano domanda di condono prot. n. 12771 del 9.12.2004.

Tanto premesso, il ricorso si presenta fondato e va accolto in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso in pendenza di domanda di sanatoria non definita.

E’ principio giurisprudenziale, infatti, che – in pendenza di domanda di sanatoria – è preclusa all’Amministrazione la possibilità di adottare provvedimenti repressivi dell’abuso oggetto di detta domanda in quanto la repressione siffatta renderebbe inane la domanda di sanatoria che non potrebbe più svolgere la sua funzione di ricondurre a legittimità la costruzione abusiva.

Cosicché proprio per consentire a tale domanda di esplicare i suoi effetti legittimanti sempre che ricorrano le condizioni di legge, l’Amministrazione deve prioritariamente pronunciarsi su essa.

Del resto, la repressione di un abuso edilizio sconta la illegittimità del soggetto autore, illegittimità che, in caso di pendenza di domanda di sanatoria, è suscettibile di conversione attraverso il particolare procedimento di sanatoria, per cui la repressione senza la previa definizione di tale domanda introdurrebbe surrettiziamente, senza le garanzie dello stesso procedimento di sanatoria, un definitivo giudizio di insanabilità dell’abuso.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.

Restano salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione all’esito della domanda di sanatoria.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

– Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

– Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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