Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-06-2011) 29-09-2011, n. 35323 Collocamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.F., indagato, nella qualità di legale rappresentante della Sira srl, del reato di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 38, in relazione all’art. 4 citato legge, per installazione di apparecchiature atte ad intercettare conversazioni per finalità di controllo a distanza dei lavoratori, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia, sezione del riesame, emessa il 9 luglio 2010 e depositata il 13 luglio 2010, con la quale era stato rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro probatorio, emesso il 23 giugno 2010, delle apparecchiature, per i seguenti motivi:

1. Invalidità della notifica dell’avviso di fissazione d’udienza ed erronea applicazione dell’art. 157 c.p.p., comma 1, in quanto la notifica non è stata effettuata al domicilio eletto, nè è avvenuto a mani proprie, per cui la notifica, l’udienza e l’ordinanza sono nude.

2. Erronea applicazione dell’art. 324 c.p.p., notifica tardiva ed inidoneità della notifica a mezzo fax. La notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di riesame del 6 luglio 2010 non rispetta il termine di comparizione di tre giorni liberi ed inoltre è stata effettuata con mezzo inidoneo. Essendo stata tempestivamente eccepita – come avvenuto con la memoria difensiva del 9 luglio 2010 – non è sanabile con conseguente nullità dell’ordinanza.

3. Vizio di motivazione per motivazione apparente.

Motivi della decisione

La seconda censura è meritevole di accoglimento e tale conclusione, per la sua priorità logica e per il suo carattere assorbente, esonera il Collegio dall’esaminare le residue deduzioni dell’atto di ricorso.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato, "nel procedimento di riesame l’inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza stessa è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell’atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario" (n. 881 del 7/3/2002, Munerato Carlino, Rv.

220841, proprio nel procedimento di riesame di un provvedimento di sequestro probatorio). Anche la Sez. 4, con la sentenza n. 11966 del 16/11/2006 (Lanfranco, Rv. 236277) ha precisato che la violazione del termine di tre giorni liberi, "attenendo all’intervento ed alla difesa della parte, comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, la cui efficacia invalidante, se tempestivamente eccepita, si estende al provvedimento che definisce il procedimento incidentale. Ne consegue che, ove venga eccepito il mancato rispetto di detto termine, il giudice deve disporre la rinnovazione dell’atto nullo, sempre e comunque garantendo il rispetto del termine dei tre giorni liberi e consecutivi, non essendo, peraltro, neanche sufficiente la concessione di un termine ad integrazione di quello originario".

Nel caso di specie, il Tribunale ebbe a fissare l’udienza camerale per il 9 luglio 2010, ma la notifica della data dell’udienza all’indagato, fu effettuata via fax presso il difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4 e pervenne il 6 luglio 2010, in quanto dalla relazione del Corpo forestale dello Stato incaricato della notifica è stato dato atto che la trasmissione via fax in data 5 luglio non andò a buon fine perchè il fax era staccato.

Orbene il termine di tre giorni, da intendersi liberi ed interi, non è stato rispettato, perchè – ferma restando la possibilità di effettuare la notifica presso il difensore anche con la diversa modalità del fax, strumento ricadente tra le forme ordinarie di notificazione (cfr. Sez. 2, n. 8031 del 9/2/2010, Russo, Rv. 246450;

Sez. Fer., n. 34028 del 14/9/2010, Ferrera, Rv. 248184) – l’invio attraverso tale strumento avrebbe dovuto comunque garantire alla difesa dell’indagato la disponibilità di tale termine.

Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Venezia.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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