T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-10-2011, n. 8137 Radiocomunicazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza, emessa in data 5.11.2004, il Dirigente del dipartimento urbanistica e territorio del Comune di Civitavecchia, ha ordinato la riduzione in pristino in relazione alla stazione radio base della V.O., esistente nel predetto Comune, via Terme di Traiano (terreno catasto foglio 16, particella 496).
Il provvedimento, nelle sue premesse, fa riferimento a un decreto di esproprio n. 1 del 30 aprile 2002 per l’espropriazione di immobili per la realizzazione del prolungamento di uno stralcio della Strada mediana.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
1). Violazione e falsa applicazione DPR 380/2001, in particolare artt. 27 e 31 e del D. Lgs. 259/2003; art. 86 e seg.; eccesso di potere per difetto e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento; (si sostiene che l’installazione delle infrastrutture di TLC e le opere civili funzionali alla realizzazione non sono soggette a permesso a costruire ma a autorizzazione comunale, ex art. 87 D.Lgs. 259/2003; nel caso di specie, tale autorizzazione è stata ottenuta per silenzio assenso sulla richiesta presentata in data 17.12.2003);
2). Violazione e falsa applicazione DPR 327/2001, art. 24, 1; DPR 380/2001, art. 11, 1, e D. Lgs. 259/2003; art. 87; eccesso di potere per difetto e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, pretestuosità, irragionevolezza della motivazione; (si sostiene che non è stata data mai esecuzione al decreto di esproprio n. 1/2002);
3). Violazione e falsa applicazione L. 241/90, artt. 7, 8, 10, 14 e 14bis; Statuto del Comune di Civitavecchia, art. 38; violazione del principio del contraddittorio, eccesso di potere per sviamento, violazione principi di efficienza e imparzialità dell’attività della PA;
4). Violazione e falsa applicazione D.Lgs. 259/2003, artt. 3, 4, 86, 87, 88 e 90; e DPR 380/2001, art. 38, 1 e 2bis; mancata considerazione dell’interesse pubblico al servizio di radio telefonia, violazione principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, sviamento, violazione del diritto di impresa; (l’impianto de quo insiste su una porzione di appena 80 dei 2370 mq che l’A.C. avrebbe espropriato al Sig. De. e non è collocato lungo il tracciato del prolungamento della strada mediana, all’origine dell’avvio del procedimento di esproprio);
5). Violazione e falsa applicazione L. 241/90, art. 3, eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento.
In data 18.7.2011 la ricorrente ha depositato ulteriore memoria difensiva.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare:
a). è fondato il primo motivo di ricorso con il quale si sostiene che la ricorrente ha realizzato la SRB in virtù del parere favorevole dell’ArpaLazio e dell’autorizzazione comunale ottenuta attraverso la formazione del silenzio assenso (art. 87, comma 9, D. Lgs. n. 259/2003).
Secondo l’art. 87 D. Lgs. n. 259/03 le istanze di autorizzazione finalizzate alla realizzazione degli impianti ivi indicati, comprese le "stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS" "si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda…non sia stato comunicato un provvedimento di diniego" a meno che non sia intervenuto il dissenso di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, della salute o del patrimonio storicoartistico.
Dall’esame degli atti risulta che la soc. ricorrente ha depositato – in data 17.12.2003 – istanza di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base nel Comune di Civitavecchia.
La mancata adozione, da parte del Comune, di un provvedimento di diniego entro i successivi 90 giorni ha, pertanto, comportato la formazione del silenzio – assenso previsto dall’art. 87 D. Lgs. n. 259/03.
L’esistenza di un titolo abilitativo, allo stato valido ed efficace, inibisce, quindi, l’adozione del provvedimento di riduzione in pristino/demolizione che avrebbe dovuto essere preceduto dalla rimozione, in autotutela, del titolo stesso (in questo senso TAR Campania – Napoli n. 3083/10; TAR Lazio – Latina n. 54/09).
b). E’ fondato pure il secondo motivo del gravame con il quale si fa presente, in punto di fatto, che il decreto di esproprio n. 1/2002, citato nelle premesse del provvedimento impugnato, non è stato mai portato ad esecuzione.
La predetta circostanza infatti non risulta smentita dalle risultanze processuali.
c). Inoltre, si condivide la censura di violazione dell’art. 7 della L. 241/1990 trattandosi di provvedimento incidente su impianto già autorizzato.
Questo, per giurisprudenza pacifica (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 7 marzo 2011, n. 2039) avrebbe, appunto, richiesto il preventivo avvio di un procedimento di secondo grado di riesame.
d). Infine, la ricorrente sostiene che l’impianto de quo insiste su una porzione di appena 80 dei 2370 mq che l’A.C. avrebbe espropriato al Sig. De. e non è collocato lungo il tracciato del prolungamento della strada mediana, all’origine dell’avvio del procedimento di esproprio.
e). In ultimo, sussiste pure un evidente difetto di motivazione.
Anche questi profili di doglianza meritano condivisione in relazione all’esame di tutti gli elementi di fatto esposti nel gravame e alle considerazioni già svolte in precedenza.
In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando:
– Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
– Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente per complessivi Euro 1500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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