Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-06-2011) 29-09-2011, n. 35518 Scioglimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza dell’11 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, che aveva condannato N.S. alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, avendo l’imputato omesso di versare l’assegno divorzile in favore del coniuge, così come stabilito dal giudice civile.

2. – Nell’interesse dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia che, con il primo motivo, deduce la tardività della querela e con il secondo denuncia il vizio di motivazione della sentenza, che non avrebbe indicato le prove a carico del N..

Infine, con l’ultimo motivo lamenta l’eccessività della pena inflitta.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è inammissibile.

3.1. – Quanto al primo motivo si osserva che secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte il reato di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies è procedibile d’ufficio, in mancanza di una specifica disposizione di legge che ne subordini la procedibilità alla presentazione della querela (Sez. 6, 3 ottobre 2007, n. 39392, P.G. inproc. Pellecchia; Titta; Sez. 6, 25 settembre 2009, n. 39938, D.; Sez. 6, 19 dicembre 2006, n. 14, D’Annibale; Sez. 6, 25 settembre 2003, n. 49115). Deve ritenersi che il rinvio operato dalla citata Legge, art. 12 sexies alle pene previste dall’art. 570 c.p., riguarda il solo aspetto sanzionatorio e non può estendersi anche alle condizioni di procedibilità; d’altra parte, la perseguibilità d’ufficio del reato in questione non è stata ritenuta suscettibile di censura dalla Corte costituzionale che, chiamata in più occasioni ad esaminare la questione di costituzionalità della citata Legge, art. 12 sexies, per contrasto con l’art. 3 Cost., ha ritenuto giustificato il diverso regime di procedibilità rispetto all’art. 570 c.p., in base alla considerazione che i due reati differiscono sotto il profilo oggettivo, in relazione alla permanenza o meno del vincolo, ed oggettivo, con riferimento alla natura del contenuto dell’assegno, profili che non rendono del tutto omogenee le due situazioni (Corte cost., 31 luglio 1989, n. 472; Corte cost., 17 luglio 1995, n. 325).

3.2. – Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza ha evidenziato come circostanza pacifica l’omesso versamento dell’assegno da parte dell’imputato, condotta denunciata dal coniuge, B.G..

3.3 – Inammissibile, infine, l’ultimo motivo, con cui il ricorrente lamenta l’eccessività della pena inflitta, avendo la Corte d’Appello giustificato l’entità della sanzione in rapporto alla gravità dei fatti.

4. – Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro mille, in considerazione delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *