Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-06-2011) 29-09-2011, n. 35516

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona ha proposto ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza del 10 febbraio 2010 con cui il Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Jesi, ha condannato A.A. alla pena di Euro 400,00 di multa in ordine al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art. 393 c.p., deducendo l’erronea applicazione della pena pecuniaria, per non avere il giudice di merito applicato la pena detentiva, prevista dalla norma incriminatrice, e per avere omesso l’aumento a titolo di continuazione, puntualmente contestata nell’imputazione.

Il ricorso è fondato.

Il giudice ha applicato la sola pena pecuniaria nonostante l’art. 393 c.p., contestato all’imputato, preveda come pena edittale quella della reclusione fino a un anno, nè risulta dalla sentenza la avvenuta sostituzione della pena detentiva ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53.

Ne consegue l’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 4, per nuovo giudizio in relazione alla pena da applicare.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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