T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 24-10-2011, n. 1473 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Ritenuto che, prima di chiedere al Questore della Provincia di Brescia il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto in data 19.10.2007, il ricorrente aveva chiesto il rinnovo dello stesso permesso scaduto al Questore della Provincia di Ravenna, il quale l’aveva respinto a causa, principalmente, della condanna subita dal ricorrente medesimo alla pena di 7 anni e mesi sei di reclusione ed alla multa di 33.000 euro per reati inerenti al commercio di sostanze stupefacenti;

Accertato che il decreto di rigetto del Questore di Ravenna, con cui si intimava al ricorrente di lasciare il territorio entro 15 giorni dalla notifica in data 30.7.2011, è stato impugnato davanti a questa Sezione congiuntamente al decreto del questore di Brescia, mentre avrebbe dovuto essere impugnato a tempo debito davanti al TAR dell’Emilia, territorialmente competente ai sensi degli artt. 13 e ss del C.P.A.

Ritenuto pertanto corretto il decreto del questore di Brescia impugnato con cui si respinge la domanda del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno perché inammissibile;

Le spese di lite sono a carico del ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge,

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che liquida in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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