T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 24-10-2011, n. 1472 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Accertato che il sig. A.K., richiedente l’apertura della pratica di emersione dal lavoro irregolare del sig. M.A., possiede un reddito pari ad euro 8.294, 74 per l’anno 2009, inferiore alla misura prevista dal DL 78/2009, convertito nella legge n.102 del 3.8.2009;

Vista l’istanza del richiedente di integrare il proprio reddito con quello del sig. E.E.M., il quale affermava di assumersi, ancorchè non appartenente al nucleo familiare del sig. A.K., congiuntamente a quest’ultimo, una parte degli oneri retributivi e contributivi relativi al ricorrente;

Ritenuto, in adesione a quanto affermato dalla Prefettura di Brescia nel provvedimento impugnato, che l’istanza non può essere accolta in quanto la legge n.102 consente esclusivamente agli appartenenti allo stesso nucleo familiare di integrare il reddito del datore di lavoro che richiede l’istanza di emersione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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