Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-06-2011) 29-09-2011, n. 35321

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 24 giugno del 2010,il GIP presso il Tribunale di Pesaro convalidava il decreto del Questore della città anzidetta – emesso il 27 maggio del 2010 e notificato il 28 giugno 2007 -,con il quale si era vietato a D.S.L., per la durata di anni cinque, di accedere su tutto il territorio nazionale ai luoghi in cui si sarebbero svolte manifestazioni sportive di tipo calcistico alle quali partecipava la squadra di calcio "VIS PESARO"; con lo stesso decreto si era imposto altresì al ricorrente l’obbligo di presentarsi alla Questura di Pesaro in concomitanza con lo svolgimento delle partite di calcio innanzi indicate.

Ricorre per cassazione l’interessato deducendo: la violazione dell’art. 178 c.p.p. per la mancata concessione di un congruo termine a difesa, in quanto il provvedimento questorile era stato notificato alle ore 10,30 del 28 giugno del 2010 ed il provvedimento era stato adottato lo stesso giorno alle ore 15,43.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Premesso che la L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2 bis e successive modificazioni prevede che "la notifica di cui al comma 2 deve contenere l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento", si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 44273/2004, hanno affermato, relativamente al diritto di difesa, la necessità che il soggetto destinatario della misura di prevenzione possa interloquire nel procedimento presentando memorie e deduzioni. In particolare si è precisato che il difensore deve potere esaminare la documentazione rilevante al fine dell’adozione della misura, ossia quella che il questore è tenuto a trasmettere ("immediatamente") al Procuratore della Repubblica all’atto della comunicazione della misura di prevenzione adottata (e poi notificata all’interessato) e che a sua volta il Pubblico Ministero, il quale ritenga di chiedere al G.I.P. la convalida della misura entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento (e comunque solo dopo tale notifica), è tenuto a trasmettere al giudice. Questi, a sua volta, è tenuto a provvedere nelle quarantotto ore successive, tenendo conto delle eventuali memorie o deduzioni presentate dal destinatario del provvedimento restrittivo personalmente o a mezzo di difensore. Tale diritto di difesa che si esprime nella possibilità di un contraddittorio meramente cartolare ed in tempi ristrettissimi soffre dell’insufficiente definizione della scansione temporale dei termini soprattutto per la mancanza di un espresso termine dilatorio in favore della difesa. Questa sezione,dopo iniziali contrasti, al fine di condurre ad unità le ondivaghe tendenze, ha individuato il termine minimo congruo ed adeguato a garantire il diritto di difesa in quello "dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento (cfr. Cass. N. 2471 del 2007; n 1461 del 2008; n 26136 del 2008). Pertanto, le memorie e le deduzioni depositate entro tale termine di quarantotto ore dalla notifica della misura di prevenzione sono da considerare sempre tempestive e devono essere prese in considerazione dal G.I.P. il quale deve preliminarmente verificare l’osservanza del diritto di difesa come sopra ricostruito, non potendo adottare il provvedimento di convalida prima che siano decorsi i termini di cui sopra. Se il giudice competente convalidi il provvedimento questorile prima che sia trascorso il termine dilatorio di quarantotto ore dalla notifica all’interessato del provvedimento stesso si verifica una lesione del diritto all’intervento e all’assistenza difensiva e l’ordinanza di convalida deve essere annullata per violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c);

Nella fattispecie tra il momento di conoscenza da parte del destinatario della misura e quello di convalida si è realizzato un intervallo temporale di poche ore palesemente inidoneo all’esercizio del diritto di difesa.

Tale lesione del diritto di difesa, secondo il più recente ed ormai consolidato orientamento di questa Sezione,espresso in base all’orientamento delle Sezioni unite n. 4443 del 2006, comporta l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile limitatamente all’obbligo di presentazione (cfr. Cass. N. 19749 e 19750 del 2011).

P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 620 c.p.p..

Annulla Senza rinvio il provvedimento impugnato.

Dichiara cessata l’efficacia del decreto del Questore di Pesaro del 27 maggio del 2010.

Manda alla Cancelleria di comunicare al Questore anzidetto questo provvedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *