T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 24-10-2011, n. 1470

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– la eccezione di irricevibilità dell’Avvocatura dello Stato non è fondata, in quanto la piena conoscenza del provvedimento impugnato che fa decorrere il termine per impugnare si è prodotta il 29. 1. 2011 alle ore 13.30 con la notifica dello stesso all’interessato, ed il ricorso è stato notificato tempestivamente il 28. 3. 2011;

– nel merito, esso è fondato, in quanto – pur se al procedimento amministrativo di conversione del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente si applica la versione dell’art. 32 t.u. stranieri novellata dalla l. 94/2009 in quanto la domanda è stata presentata il 15. 7. 2010 – l’amministrazione avrebbe dovuto valutare se nella situazione personale del ricorrente (dettagliatamente descritta in ricorso) sussistessero i presupposti aggiuntivi chiesti dalla novella per ottenere la conversione del permesso di soggiorno;

– la norma attributiva di potere prevede infatti che il soggetto debba essere presente da almeno tre anni nel territorio dello Stato e che debba aver frequentato per almeno due anni un corso di integrazione sociale gestito da uno degli enti iscritti nel registro istituito ex d.p.r. 554/99 che svolgono attività in favore degli immigrati (e che, grazie a tale attività, ottengono l’accesso ad un fondo pubblico);

– a differenza di molti altri giovani extracomunitari che entravano in Italia appositamente poche settimane o mesi prima del compimento dei 18 anni per ottenere il permesso agevolato ex art. 32 ed eludere in questo modo il sistema dei flussi, l’odierno ricorrente è in Italia da almeno 3 anni (in ricorso si sostiene che egli sia entrato nel 2007, nel provvedimento impugnato nel 2008; si tratta comunque di accertamento in fatto), ed inoltre risulta (visti i documenti depositati tardivamente nella immediata prossimità della udienza per il merito dalla difesa della ricorrente, cui l’Avvocatura ha comunque usato la cortesia di accettare il contraddittorio) aver frequentato un corso di integrazione sociale per almeno 2 anni seguendo le lezioni di una scuola professionale, atteso che la frequenza di una scuola, naturalmente non gestita dalla stessa etnia o confessione di origine dell’interessato, è per definizione il miglior corso di integrazione sociale che si possa immaginare;

– resta da esaminare se la onlus Scuola bottega artigiani di san Polo, dove il ricorrente frequenta il 3° anno del corso per diventare carrozziere, è iscritta (o gestita da ente iscritto) al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, o se ad esso siano iscritte le altre organizzazioni che il ricorrente ha frequentato nei suoi 3 o 4 anni (a seconda della versione che si ritiene di prendere per buona) di permanenza nel territorio dello Stato su cui si dilunga il ricorso, ma si tratta di attività di esame che nel provvedimento amministrativo non è stata compiuta, il che ne giustifica l’annullamento con rinvio all’amministrazione resistente per riesame della complessiva vicenda;

– spese compensate in ragione della novità della norma su cui si è incentrato il contenzioso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

SPESE compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *