Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-02-2012, n. 2460 Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente impugnava in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia Entrate alla domanda presentata al fine di ottenere il rimborso delle ritenute operate nell’anno 2000, sulle somme erogategli dall’ENEL a titolo di previdenza integrativa in forma di capitale, in forza di accordo collettivo.

Deduceva che, trattandosi di reddito di capitale, in base alle disposizioni vigenti ed applicabili, le somme percepite andavano assoggettate ad una ritenuta, a titolo di imposta, del 12,50%.

All’esito dei gradi di merito, la CTR, con la decisione in questa sede impugnata, affermò che nella predetta misura del 12,50%, doveva essere tassato solo il c.d. "rendimento", mentre le somme liquidate a titolo di capitale andavano assoggettate a tassazione separata.

L’Agenzia ha gravato tale ultima decisione di ricorso per Cassazione;

il contribuente ha resistito con controricorso e, contestualmente, ha proposto impugnazione incidentale.

Motivi della decisione

Preliminarmente, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, iscritti a R.G. n. 4409/2008 e n. 8169/2008.

Con il ricorso principale, si censura l’impugnata decisione, sotto un primo profilo, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 17, art. 41, comma 1, lett. G quater e art. 42, comma 4, D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito in L. n. 30 del 1997, del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, della L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 3, ed omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione su punti decisivi, nonchè, in subordine, per insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi.

L’intimato, giusto controricorso con contestuale impugnazione incidentale condizionata, ha chiesto che venga rilevata e dichiarata l’inammissibilità dell’appello e del ricorso per cassazione, in subordine, il rigetto dell’impugnazione ed in via ulteriormente subordinata, la cassazione dell’impugnata decisione per violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 41, comma 1, lett. G quinquies, art. 47, comma 1, lett. H bis, art. 16, comma 1, lett. A bis, art. 42, comma 4, ( T.U.I.R.), della L. n. 482 del 1985, art. 6.

Entrambe le parti hanno, ulteriormente, illustrato le proprie ragioni con memorie.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto ed affermato che la aliquota del 12,50% andava applicata alla sola quota parte del rendimento.

Il Collegio è dell’avviso che il ricorso debba essere definito, sulla base del principio di diritto, da ultimo affermato, secondo cui "In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di Previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del cit. T.U.I.R., solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base a quanto precisato nella motivazione della medesima decisione, "il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato"), si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del cit. T.U.I.R." (Cass. SS.UU. n. 13642/2011).

La decisione impugnata, si pone nel solco del richiamato principio, avendo affermato che sulla parte relativa al rendimento deve applicarsi la ritenuta del 12,50%, determinata con i criteri dell’art. 42 cit. T.U.I.R., per cui, integrata nella motivazione, con l’espresso richiamo del passaggio contenuto nella parte motiva della citata decisione delle Sezioni Unite, secondo cui per "rendimento" deve intendersi "il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato", va confermata.

Avuto riguardo alla data di affermazione dell’applicato principio, le spese del giudizio vanno compensate.

Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento delle censure prospettate con l’impugnazione incidentale, proposta condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale.

Avuto riguardo alla data del consolidarsi dell’applicato principio, le spese del giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi iscritti nel R. G. ai n.ri 4409 ed 8169 dell’anno 2008; rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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