Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-06-2011) 29-09-2011, n. 35317

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Tivoli ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 4 gennaio 2010 emessa dal Tribunale di Tivoli, Sez. Palestina, in funzione di giudice dell’esecuzione, con il quale, in accoglimento di incidente di esecuzione, ha annullato l’ordine di demolizione emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Tivoli conseguente a sentenza di condanna nei confronti di P.V., chiedendone l’annullamento per violazione delle norme di legge, in quanto il giudice ha accolto il ricorso ritenendo che l’istante fosse legittimata ad agire non essendo stata effettuata l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale e che, essendo stata disposta la demolizione ai sensi della vigente disciplina antisismica, difettava la competenza del P.M. Di contro la ricorrente non aveva titolo per agire in quanto a seguito dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire (ordinanza del 16 gennaio 2003, notificata il 23 gennaio 2003) si sarebbe già verificato il passaggio dell’opera abusiva al patrimonio comunale, in quanto la notifica dell’accertamento formale dell’inottemperanza è solo titolo necessario per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. Nel provvedere sull’incidente di esecuzione il giudice non ha tenuto conto del tenore complessivo della sentenza e della motivazione contestuale, ma del solo modulo prestampato del dispositivo che dava conto della demolizione solo in forza dell’art. 98, mentre era evidente la violazione delle altre disposizioni della disciplina edilizia, da cui la demolizione era stata dichiarata ex art. 31 TU.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’ingiustificata inottemperanza, nel termine di legge, all’ordine di demolizione di una costruzione abusiva comporta l’automatica acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio disponibile del Comune alla scadenza di detto termine, indipendentemente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza che ha solo funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà (tra le numerose altre, recentemente, Sez. 3, n. 2912 del 17/11/2009, Calise, Rv. 246048), poichè la notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza è unicamente il titolo necessario per l’immissione in possesso dell’ente e per la trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di acquisizione (Sez. 3, n. 1819 del 19/01/2009, Rv. 242254). Poichè è evidente dal disposto normativo di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, che l’effetto ablatorio si verifica di diritto alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all’ingiunzione di demolire, la P. non era legittimata ad agire in quanto non più proprietaria dell’immobile.

Inoltre la decisione impugnata ha erroneamente ritenuto che la demolizione fosse conseguente alla sola violazione di norme antisimiche, affermando la mancanza di competenza del pubblico ministero nel dare esecuzione al citato ordine giudiziale.

Pertanto l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.

Visti gli artt. 608, 611 e 620 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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