T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 24-10-2011, n. 1466 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che con il ricorso in trattazione è stato impugnato il provvedimento della Questura di Mantova con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi della legge n.102/2009 finalizzata alla emersione dal lavoro irregolare, in quanto la ricorrente risulta gravata da condanna ai sensi dell’art.14, comma 5 ter, del D.Lgs 286/98;

Viste le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 7 ed 8 del 10 maggio 201 con le quali è stata affermata la incompatibilità del reato sopra descritto con gli artt. 15 e 16 della Direttiva n.115 del 16.12.2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché con la sentenza 28.4.2011, causa C.61/11 PPU, della Corte di Lussemburgo;

Ritenuto pertanto di adeguarsi alle dette sentenze;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina alla Questura di Mantova di trasmettere copia della presente sentenza alla Prefettura di Modena per i conseguenti incombenti volti alla definizione della pratica di emersione concernente la ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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