Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-02-2012, n. 2438 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

M.G., dipendente del Ministero dell’Economia e Finanze, ivi transitato a seguito della soppressione dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, Agensud, di cui era stato dipendente, ha chiesto che venisse accertato che egli aveva maturato una eccedenza di contributi rispetto alla riserva matematica necessaria ai fini pensionistici pari a Euro 153.903,50 con la condanna dell’INPDAP a pagare in favore del ricorrente il complesso della eccedenza contributiva versata e non computabile ai fini pensionistici, oltre accessori di legge.

Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda con sentenza che è stata confermata dalla Corte d’appello della stessa città, che ha osservato che, a norma del D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 bis, comma 4, (articolo aggiunto dal D.L. n. 32 del 1995, art. 19 convertito in L. n. 104 del 1995), solo per il personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 32 del 1995, e cioè prima del 9.2.1995, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, è prevista la possibilità di chiedere la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali. In base a tale normativa, doveva escludersi il diritto del ricorrente alla restituzione dell’eccedenza contributiva richiesta, avendo questi optato per il passaggio ai ruoli del Ministero dell’Economia e Finanze con il ricongiungimento del servizio prestato presso l’Agensud. La norma suddetta, nella parte in cui dispone la restituzione dei contributi, doveva, infatti, ritenersi di carattere eccezionale e come tale di stretta interpretazione. Data la natura solidaristica del sistema dell’assicurazione generale obbligatoria e la natura non strettamente corrispettiva dei contributi previdenziali, doveva, infine, escludersi l’esistenza di un principio generale in base al quale si dovesse ritenere dovuta la restituzione della contribuzione previdenziale che fosse stata versata in eccedenza rispetto alla riserva matematica necessaria ai fini della ricongiunzione di diversi periodi assicurativi. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il M. affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso l’INPDAP.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 bis (così come introdotto dal D.L. n. 355 del 1994 e dai successivi D.L. fino al D.L. n. 32del 1995 convertito in L. n. 104 del 1995), art. 2033 c.c., D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 nonchè vizio di motivazione, deducendo l’erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che i dipendenti Agensud cessati dal servizio dopo il 13.10.1993 e prima del 9.2.1995 non abbiano potuto effettuare l’opzione prevista dall’art. 14 bis (la Corte territoriale non avrebbe, infatti, considerato che l’art. 14 bis è stato introdotto dal D.L. n. 355 del 1994) e sostenendo che il diritto alla restituzione dei contributi versati e non computati ai fini pensionistici, che pure sembrerebbe escluso in base alla formulazione letterale dello stesso articolo, dovrebbe trovare fondamento in una interpretazione costituzionalmente corretta della legge.

2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 29 del 1979, art. 6 e dell’art. 2 Cost., richiamando la disposizione secondo cui la ricongiunzione dei periodi assicurativi è prevista senza oneri a carico dei lavoratori interessati (l’art. 14 bis rinvia alla L. n. 29 del 1979, art. 2) ed il principio secondo cui la restituzione dei contributi non più utili ai fini pensionistici non può essere legittimamente pretesa solo quando la ricongiunzione si risolva in un vantaggio per l’assicurato.

3.- I suddetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra loro, sono infondati. Le questioni sollevate con gli anzidetti motivi sono state già scrutinate da questa Corte, che le ha risolte in senso sfavorevole agli ex dipendenti dell’Agensud, affermando che il D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 bis, comma 4, aggiunto dal D.L. n. 32 del 1995, art. 9 convertito nella L. n. 104 del 1995, che riconosce agli ex dipendenti dell’Agensud la possibilità di chiedere la restituzione dei contributi non più utili ai fini pensionistici, si applica esclusivamente a favore del personale cessato dal sevizio dopo il 13 ottobre 1993 e anteriormente al 9 febbraio 1995, data di entrata in vigore del decreto legge citato, dovendosi escludere – anche alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 219 del 1998 e n. 404 del 2000 – l’irragionevolezza della suddetta limitazione o la sussistenza di una disparità di trattamento, in quanto, nel nostro ordinamento, alla base della contribuzione non i è necessariamente un principio di corrispettività tra contributi e pensioni, ma un dovere di solidarietà ex art. 38 Cost., con conseguente inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati per i quali manchino o non possano più verificarsi i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale; nè può ritenersi la violazione del principio di uguaglianza, derivando il differente trattamento dei dipendenti considerati dall’art. 14 bis citato rispetto a quelli transitati ad altri ruoli, da una diversità di situazione conseguente alla scelta operata dal dipendente stesso in relazione alle opzioni – dalla cessazione del rapporto con deroga del regime di sospensione pensionistico all’epoca vigente, all’avvio di un nuovo rapporto con definizione del trattamento pregresso, fino alla ricongiunzione dei servizi con riconoscimento di un nuovo inquadramento – offerte dal legislatore (cfr. ex plurimis Cass. n. 14866/2011, Cass. n. 24909/2010, Cass. n. 12959/2010).

A sostegno dell’indicato principio, che il Collegio condivide e dal quale non ravvisa ragioni per discostarsi, è stato infatti osservato che il più volte citato D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 bis, comma 4, è norma eccezionale, con conseguente impossibilità di una sua interpretazione estensiva ovvero analogica, dovendo peraltro escludersi l’irragionevolezza dell’interpretazione letterale di tale normativa alla luce della diversità della situazione dei dipendenti considerati dalla norma in questione rispetto a quella dei dipendenti transitati nei ruoli delle altre amministrazioni, diversità che, a sua volta, consegue ad una scelta rimessa interamente alla volontà del dipendente; ed infatti, come ha osservato la Corte costituzionale nella sentenza n. 219/1998, il legislatore ha offerto al personale di che trattasi una serie di opzioni che vanno dalla cessazione del rapporto, con deroga all’allora vigente regime di sospensione dei pensionamenti, sino all’alternativa tra l’avvio, dal 13 ottobre 1993, di un rapporto d’impiego a livello iniziale della qualifica (con pagamento del trattamento di fine rapporto e computo della pregressa posizione assicurativa nella futura determinazione della pensione) e il ricongiungimento dei servizi (pregressi presso l’Agensud e presso l’amministrazione di destinazione) con un nuovo inquadramento (accompagnato dal riconoscimento, sia pure in dati limiti, dell’anzianità maturata).

Al che deve altresì aggiungersi che soltanto con la conversione in legge del D.L. n. 32 del 1995 il quadro normativo ha raggiunto, per i lavoratori interessati, una configurazione giuridica certa, onde del tutto ragionevolmente il discrimine temprale è stato ricollegato alla data di entrata in vigore di detto decreto.

Nè argomenti favorevoli alla tesi del ricorrente possono trarsi dal rinvio operato dall’art. 14 bis cit. alle disposizioni della L. n. 29 del 1979 in tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso enti e gestioni diverse. La ricongiunzione comporta, infatti, il trasferimento dei contributi versati alla gestione o alle gestioni dove l’assicurato aveva avuto in precedenza una posizione previdenziale in favore di quella presso la quale avviene la ricongiunzione e, d’altro canto, il versamento a quest’ultima, da parte dell’assicurato, di una somma determinata in base ai parametri stabiliti dalla L. n. 29 del 1979, artt. 1 e 2. L’art. 6 della cit. legge prevede, bensì, che la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avvenga d’ufficio presso la gestione previdenziale dell’ente di destinazione e "senza oneri a carico dei lavoratori interessati"; ma tale previsione riguarda, appunto, gli oneri "aggiuntivi" previsti dagli articoli precedenti della stessa legge al fine di integrare la riserva matematica necessaria per la copertura del periodo assicurativo svolto presso la gestione di provenienza, e non anche il versamento dei contributi, che è dovuto, secondo quanto previsto dallo stesso art. 6 cit., con la maggiorazione del previsto interesse annuo, secondo i criteri di cui all’art. 5, commi 4, 5 e 6, ad ulteriore conferma della normale irreversibilità dell’unificazione delle somme trasferite presso la gestione in cui opera la ricongiunzione e del carattere eccezionale delle norme che prevedono la restituzione dei contributi (su cui cfr. la già citata sentenza della Corte cost. n. 404 del 2000).

4.- In definitiva, il ricorso deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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