T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 24-10-2011, n. 1464 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato atto, come afferma lo stesso ricorrente in ricorso, che la richiesta di documenti inseriti nella propria pratica, concernente l’istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana, trova giustificazione al fine di promuovere un’azione giudiziaria volta proprio al riconoscimento del relativo diritto, essendo trascorso, senza esito, il termine previsto di due anni decorrenti dal momento della domanda al Ministero dell’Interno;

Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.411/2011 dell’11 marzo 2011 con la quale si chiedeva alla Prefettura di Brescia di dare informazione circa lo stato della pratica in questione;

Vista la nota della Prefettura n.1711/08K10/175117 del 4 aprile 2011 con cui si informa che nella stessa data la pratica risulta definita presso il Ministero dell’Interno con provvedimento firmato dal Presidente della Repubblica ed in attesa di notifica all’interessato;

Ritenuto, pertanto, che allo stato degli atti sia sopravvenuto il difetto di interesse alla coltivazione del presente ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *