Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 29-09-2011, n. 35313

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 12 novembre 2010, il Tribunale di Taranto ha respinto la richiesta di riesame della misura cautelare della custodia in carcere applicata a A.O. per i reati di violenza privata, violenza sessuale, lesione personali, sequestro di persona ai danni della ex fidanzata.

Per l’annullamento della ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione; indi, nei modi e nelle forme di legge, ha rinunciato alla impugnazione senza indicare la ragione della sua scelta processuale.

In tale contesto, alla Corte non rimane che dichiarare la inammissibilità del ricorso, a sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1 sub d), con condanna del proponente (non risultando che l’interesse alla decisione del ricorso sia venuta meno dopo la sua proposizione) al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che il Collegio reputa congruo fissare in Euro cinquecento – alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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