T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 24-10-2011, n. 1461 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso principale la società ricorrente impugna il provvedimento del 29. 7. 2010 con cui il Comune di Manerba le ha negato la proroga dei termini per provvedere alla demolizione di opere edilizie abusive realizzate dalla stessa.

La proroga era stata chiesta per problemi di natura strutturale e geologica che imponevano – a giudizio della ricorrente – un approfondimento tecnico prima di demolire. Il Comune aveva negato la proroga sostenendo che essa non sarebbe ammissibile nell’ordinamento vigente.

Si costituivano in giudizio il Comune di Manerba e le controinteressate Franceschini Loredana e Giulia, che deducevano l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza del 1. 10. 2010, n. 688 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare sostenendo che la proroga era normativamente ammissibile e che il Comune avrebbe dovuto verificare se ne sussistevano i presupposti.

Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna anche il provvedimento del 1. 2. 2011 con cui il Comune ha disposto l’annullamento del permesso di costruire ed ha respinto nuovamente la istanza di proroga termini.

Il ricorso veniva discusso nel merito nella pubblica udienza del 9. 2. 2011, e poi a quella del 12. 10. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

I. Quanto al ricorso principale, in prossimità dell’udienza fissata per la trattazione del merito, la ricorrente ha fatto pervenire memoria di replica del 21. 9. 2011 in cui chiedeva la cessazione della materia del contendere in quanto il provvedimento impugnato con ricorso principale era stato annullato da altro provvedimento (impugnato a sua volta con ricorso straordinario al presidente della Repubblica).

Il ricorrente è il signore dell’azione e della sua ulteriore coltivazione, e dalla nota del 21. 9. 2011 emerge che esso ha perso interesse alla prosecuzione del giudizio che vorrebbe ormai concentrato nel ricorso straordinario, talchè deve essere dichiarata la improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse.

II. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, di cui la ricorrente non parla proprio nelle memorie di replica e su cui molto insiste invece la difesa del Comune, la vicenda è in effetti peculiare:

– la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Malerba del 1. 2. 2011 prot. 1462 con il ricorso giurisdizionale per motivi aggiunti notificato il 4. 4. 2011,

– il ricorso per motivi aggiunti è stato depositato il 14. 4. 2011,

– il 27. 5. 2011 la ricorrente ha impugnato lo stesso provvedimento del 1. 2. 2011 prot. 1462 con ricorso straordinario;

– l’art. 8 d.p.r 1199/1971 vieta il cumulo tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario, la ricorrente vorrebbe che fosse trattato il solo ricorso straordinario (che però è cronologicamente il secondo ad essere stato proposto);

– per evitare che il ricorso giurisdizionale (proposto per primo) renda inammissibile il ricorso straordinario, la ricorrente vorrebbe che il ricorso giurisdizionale fosse dichiarato (in tesi) inesistente, o (in subordine) inammissibile;

– a sostegno dell’inesistenza del ricorso giurisdizionale, la ricorrente rileva di non aver mai depositato in giudizio le cartoline di notifica alle controinteressate.

Il Tribunale ritiene che il ricorso per motivi aggiunti sia inammissibile, perché il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità all’amministrazione resistente ed ad almeno un controinteressato risultante dall’atto, secondo la regola dell’art. 41, co. 2, c.p.a.. Posto che nel caso in esame il ricorso non risulta essere stato notificato ad almeno un controinteressato, esso è inammissibile.

Spetterà, infatti, al giudice ad quem verificare se l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto (per primo) consenta di trattare il ricorso straordinario (proposto per secondo); il giudice ad quem, d’altronde, non è vincolato in alcun modo dalla formula del dispositivo usato in questa pronuncia, potendo comunque rivalutare incidenter tantum la vicenda.

III. Spese compensate nel giudizio principale e regolate dalla soccombenza in quello per motivi aggiunti (in cui ha svolto attività difensiva il solo Comune), liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso principale.

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso per motivi aggiunti.

COMPENSA tra le parti le spese del ricorso principale.

CONDANNA la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Malerba del Garda delle spese per i motivi aggiunti, che determina in euro 2.000, più i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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