Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-02-2012, n. 2432 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 dicembre 2009 la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa del 26 giugno, ha, fra l’altro e per quanto rileva in questa sede, rigettato la domanda di D.F.S. intesa ad ottenere la declaratoria del licenziamento intimatogli dalla Red Service s.r.l. di cui era dipendente con la qualifica di demi chef de rang. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando la legittimità del licenziamento in questione avvenuto nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo, in ottemperanza ai criteri di scelta per la riduzione del personale ritualmente comunicati alle organizzazioni sindacali L. n. 223 del 1991, ex art. 4 e motivato, in particolare, con la soppressione del posto di chef de rang rivestita dal lavoratore. Con la medesima sentenza la Corte d’Appello di Catania ha pure considerato superato l’appello incidentale proposto dal D. F. con il quale si lamentava la detrazione dal risarcimento del danno, di sei mesi di retribuzione, e il regolamento delle spese di giudizio di primo grado compensate fra le parti.

Il D.F. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.

La Helios Goup è rimasta intimata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione della L. n. 221 del 1991, art. 4, comma 3 e art. 5, commi 1, 2 e 3 e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente considerato solo la qualifica formale rivestita dal lavoratore ai fini di valutare la legittimità del licenziamento per riduzione del personale, senza considerare che le mansioni di fatto svolte dal lavoratore erano quelle di tutti gli altri camerieri del ristorante e non solo quelle del profilo professionale soppresso.

Con secondo motivo si assume omessa pronunzia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare si lamenta che la corte territoriale avrebbe illegittimamente omesso di pronunciarsi sui due motivi dell’appello incidentale proposto e relativi alla trattenuta di sei mesi di retribuzione dovuta ad un presunto ingiustificato rifiuto di un contratto a termine semestrale da parte del lavoratore, ed alla compensazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado.

Il primo motivo è infondato in quanto il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del licenziamento per violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4 senza indicare il preciso contenuto della lettera di licenziamento con l’indicazione precisa delle dedotte omissioni, al fine di consentirne l’esame. Il ricorrente che deduce l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di atti processuali o documentali ha l’onere di indicare – mediante l’integrale trascrizione, ove occorra, di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative Cass. 19 maggio 2006 n. 11886). Nel caso in esame il ricorrente avrebbe dovuto certamente riprodurre la lettera di licenziamento indicando, con preciso riferimento ad essa, i motivi addotti dal datore di lavoro quelli insussistenti che, a detta del lavoratore, avrebbero invece legittimato il licenziamento.

Il secondo motivo che ha ad oggetto l’appello incidentale, risulta assorbito. Nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Nulla sulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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