T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 24-10-2011, n. 2531 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 27 giugno 2011, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha impugnato la determinazione negativa assunta dall’INPS (con nota del 9.5.2011, comunicata in data 16.5.2011), in ordine all’istanza di accesso, presentata in data 29 aprile 2011, avente ad oggetto l’estratto conto contributivo e previdenziale della di lui moglie, signora M.G.R., nonché il prospetto pensionistico della stessa.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.

Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, come noto, è posto a garanzia della trasparenza ed imparzialità della P.A. e trova applicazione in ogni tipologia di attività della P.A. Occorre, peraltro, ricordare che il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l’altro, sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso, questione quest’ultima che involge i profili della legittimazione sostanziale ed dell’interesse ad agire. In particolare, anche se il diritto di accesso è volto ad assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale, rimane fermo che l’accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente si rivolgono, e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva legittimante. Quest’ultima è costituita da una "situazione giuridicamente rilevante" (comprensiva anche degli interessi diffusi) e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza. L’interesse, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, tuttavia, è nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa così che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto" (ex plurimis, cfr. Consiglio di Stato 27 ottobre 2006 n. 6440). E’ bene specificare che la posizione legittimante, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza del diritto soggettivo o dell’interesse legittimo, deve essere però giuridicamente tutelata non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa. Deve ritenersi, a questa stregua, che l’art. 22, co. 1, lett. b), l. n. 241/1990, quando parla di "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso", si riferisca alla sussumibilità della pretesa concreta in una fattispecie normativa, secondo una valutazione prognostica e secondo un rapporto di chiara percepibilità. La previsione non fa invece riferimento a ipotesi in cui la pretesa vantata non è a prima lettura riconducibile ad una previsione normativa, ma potrebbe esservi ricondotta in virtù di una particolare interpretazione che potrebbe essere affermata in un giudizio sulla pretesa (recentemente, a questo proposito, cfr. C. Stato, sez. VI, 18 settembre 2009 n. 5625).

2.2. Nella specie, non può dubitarsi che il ricorrente abbia un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti posti alla base della richiesta, derivante dal fatto di essere egli coniuge separato della predetta signora M.G.R., e di voler appurare la situazione economica e previdenziale della moglie ai fini dell’instaurando giudizio di divorzio.

2.3. Appurata la sussistenza dell’interesse giuridicamente rilevante, occorre aggiungere che neppure sussiste alcun limite oggettivo ai fini dell’accoglimento dell’istanza ostensiva. In particolare, non è rispondente al vero l’affermazione dell’amministrazione resistente secondo cui si tratterebbe di informazioni che possono essere fornite a soggetti diversi della persona interessata soltanto previo e esplicito provvedimento dell’autorità giudiziaria. La giurisprudenza ha ripetutamente chiarito (cfr. ad es. Cons. Stato V, 7.9.2004, n. 5873; id. VI, 16.2.2005, n. 504 Tar Lombardia Milano, III, 16.5.2007, n. 4458) che il diritto di accesso ai documenti amministrativi prevale sulle esigenze di riservatezza del terzo ogniqualvolta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente (art. 22, comma 7, l. 241/1990). In tale solco si è giunti ad affermare (v. Cons. Stato, Sez. V, 14.11.2006, n. 6681) la sussistenza del diritto di accesso anche a dati particolarmente sensibili, quali la documentazione medica attinente alla salute mentale di taluni soggetti, allorché preordinato alla tutela giudiziale di interessi di pari dignità costituzionalmente tutelati (ad esempio, nel caso di azione di scioglimento del vincolo matrimoniale). A maggior ragione, la prevalenza dell’interesse ostensivo rispetto a quello di riservatezza deve affermarsi con riguardo alla richiesta del ricorrente che non ha per oggetto dati né sensibili né sensibilissimi (per tali intendendosi quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

2.4. Il regolamento dell’INPS n. 1951/1994 (richiamato dall’amministrazione a giustificazione del proprio diniego), ove contrastante con il principio appena formulato, è illegittimo e va disapplicato.

3. Il ricorso va, dunque, accolto.

Ne consegue l’annullamento del provvedimento di diniego e l’ordine in capo all’Amministrazione di rilasciare alla ricorrente copia dei documenti richiesti.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma. Resta altresì fermo a carico della parte soccombente l’onere di rimborso del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dalla lettera e) del comma 35bis dell’art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo integrato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, ORDINA all’INPS di consentire al ricorrente la consultazione e l’estrazione di copia dei documenti richiesti con l’istanza del 29 aprile 2011;

CONDANNA l’INPS al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che si liquida complessivamente in Euro 800,00, oltre IVA, CPA e rimborso C.U., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Dario Simeoli, Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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