Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-02-2012, n. 2426 Assunzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.M. proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Messina, con cui era stata rigettata la sua domanda proposta nei confronti della società GAIS s.r.l., diretta ad ottenere il riconoscimento del suo diritto all’assunzione presso quest’ultima, in forza dell’impegno da essa assunto con accordo del 26 settembre 1996 in sede sindacale, e di conseguenza al risarcimento del danno da lui subito in conseguenza della mancata assunzione.

Deduceva a sostegno del gravame che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che l’accordo intercorso tra le parti non poteva spiegare alcun effetto nei suoi confronti in quanto egli aveva, lo stesso 26 settembre 1996, presentato le dimissioni dalla Italjolly, di cui era precedentemente dipendente per averle la società GAIS locato il suo albergo "Hotel Diodoro" di (OMISSIS), mentre, quando era stato raggiunto l’accordo, egli doveva considerarsi ancora dipendente della società in quanto era in corso il periodo di preavviso. Chiedeva quindi che, in riforma della sentenza appellata, la Corte accogliesse le sue domande e condannasse la società al risarcimento dei danni in suo favore.

La corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 15 febbraio 2010, respingeva il gravame, ritenendo inapplicabile all’ A. l’accordo 26 settembre 1996, non perchè dimessosi, ma in quanto assunto quale invalido, per la cui riassunzione era necessaria la richiesta agli uffici provinciali del lavoro.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’ A., affidato a due motivi.

Resiste la GAIS s.r.l. con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo.

Motivi della decisione

Debbono pregiudizialmente riunirsi i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza ( art. 335 c.p.c.).

1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329 e 346 c.p.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Lamenta il ricorrente che la società GAIS s.r.l., con l’accordo del 26 settembre 2006, si era formalmente impegnata ad assumere, terminati i lavori presso l’italjolly, tutti i dipendenti che avessero rassegnato le dimissioni e non avessero intrapreso azioni giudiziarie, eccependo che su ciò si era formato giudicato (non avendo la società GAIS contestato in appello, tanto meno attraverso la proposizione di appello incidentale, tali circostanze, ma solo l’applicabilità al ricorrente dell’accordo in questione).

Lamentava inoltre che la corte territoriale, violando l’art. 112 c.p.c., non valutò se l’accordo del settembre 2006 si applicasse anche ad esso ricorrente – escludendo anzi che esso fosse inapplicabile, come ritenuto dal Tribunale, per essersi l’ A. dimesso – ma risolse la causa su di una questione totalmente nuova, l’essere l’ A. stato assunto come invalido per la cui riassunzione era necessaria la richiesta agli uffici provinciali del lavoro.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 482 del 1968, nonchè omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Lamenta che la corte di merito escluse il suo diritto all’assunzione in quanto invalido, laddove la circostanza che egli fosse stato assunto quale appartenente alle categorie protette non era stata prospettata da alcuna delle parti e non risultava da alcuna emergenza processuale.

3. I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, risultano fondati.

La corte di merito, infatti, pur ritenendo che l’accordo del 26 settembre 1996 prevedeva le dimissioni dei dipendenti dalla società ItalJolly e l’impegno della GAIS a riassumerli a condizione che non avessero proposto azioni giudiziarie (giudicando dunque erronea la sentenza di primo grado che respinse la domanda dell’ A. per essersi dimesso), considerò, senza che nessuna delle parti avesse sollevato la questione ("quel che è sfuggito al primo giudicante ed anche alle difese", pag. 3 sentenza), che il ricorrente era stato originariamente assunto quale invalido, sicchè per la sua riassunzione l’azienda avrebbe dovuto rivolgere richiesta agli uffici provinciali del lavoro.

In tal modo la corte di merito ha deciso la controversia sulla base di una eccezione assolutamente nuova e rilevata d’ufficio, introducendo nel giudizio una questione non proposta da alcuna delle parti, in contrasto col principio secondo cui il giudice di merito, pur avendo il potere-dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione, incontra peraltro il limite del rispetto dell’ambito delle questioni proposte in modo che siano lasciati immutati il "petitum" e la "causa petendi", senza l’introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto (ex plurimis, Cass. 11 gennaio 2011 n. 455).

Se è infatti vero che il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, tale principio deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del "petitum", rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo ("causa petendi") nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 22 marzo 2007 n. 6945).

4. Deve a questo punto esaminarsi il ricorso incidentale condizionato con cui la società Gais denuncia la violazione degli artt. 1362 e 2112 c.c. "in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5" per non avere la corte territoriale ritenuto sussistente nella specie un trasferimento d’azienda che pertanto impediva la prosecuzione del rapporto nei confronti dell’ A., dimessosi il 26 settembre 1996, in base al citato accordo in pari data che, prevedeva quale condizione per la "riassunzione al lavoro" (in tal senso il testo dell’accordo 26 settembre 1996 riportato dalla stessa società Gais nel controricorso a pag. 5), l’assenza di azioni legali nei suoi confronti (che in ogni caso non avrebbe potuto intraprendere un dimissionario).

Il ricorso incidentale risulta inammissibile, posto che la società denuncia come vizio motivazionale un error in iudicando, senza peraltro chiarire, in contrasto col principio di autosufficienza del ricorso, se ed in quali termini la questione venne sottoposta al giudice d’appello, ciò che, in eventuale caso positivo, avrebbe dovuto essere semmai denunciato come error in procedendo, per contrasto con l’art. 112 c.p.c. 4. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altro ad altro giudice in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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