T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 24-10-2011, n. 2526

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Commissione d’esame per la professione di avvocato insediata presso la Corte d’Appello di Bari ha annullato la prova "atto giudiziario" redatta del ricorrente.

L’annullamento è stato disposto in quanto, dall’esame dell’elaborato, la Commissione ha ritenuto che la prova fosse stata redatta con l’utilizzo di testi non consentiti.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia per opporsi all’accoglimento del gravame. Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio tenutasi in data 13 ottobre 2011 per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Con un unico articolato motivo, il ricorrente deduce che la Commissione d’esame avrebbe errato nel ritenere che egli si fosse avvalso di materiale non consentito, evidenziando la sussistenza di un probabile equivoco dovuto alle citazioni, inserite nell’elaborato, delle riviste (cartacee e giuridiche) sulle quali sono pubblicate per esteso le sentenze di merito richiamate nella prova. In particolare il ricorrente spiega che tali citazioni sono state possibili in quanto il codice commentato da egli (legittimamente) utilizzato riporta le fonti sulle quali le quelle sentenze sono pubblicate per esteso, e non in quanto egli avesse introdotto nell’aula d’esame materiale non consentito.

Il motivo è fondato.

In base all’art. 21, comma primo, del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 i canditati che sostengono la prova d’esame di abilitazione alla professione forense "…possono (…) consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato; ed all’uopo hanno facoltà di fare pervenire i relativi testi alla commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell’inizio delle prove scritte. I testi presentati sono verificati dalla commissione".

Da questa norma si ricava che il candidato può utilizzare, in sede d’esame, codici commentati con la giurisprudenza e che, a tal fine, egli deve sottoporre preventivamente alla Commissione d’esame il codice che intende utilizzare affinché questa ne accerti la conformità alla suddetta norma.

Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione depositata in giudizio, il ricorrente ha sottoposto alla Commissione d’esame un codice commentato con la giurisprudenza, nel quale sono indicate le fonti sulle quali le sentenze emesse dai giudici di merito sono pubblicate per esteso; e la Commissione (a giudizio del Collegio correttamente) ha ammesso l’utilizzo di tale materiale.

Successivamente, la stessa Commissione, in sede di correzione degli elaborati, ha annullato la prova del ricorrente, sottolineando le parti della prova stessa ove il candidato ha riportato le citazioni giurisprudenziali, indicando anche le fonti di pubblicazione delle sentenze richiamate.

Tale decisione tuttavia è errata in quanto è evidente che il candidato ha attinto le informazioni relative alla pubblicazione delle sentenze di merito dai codici commentati legittimamente introdotti nell’aula d’esame a seguito del controllo effettuato dalla Commissione, e non già da altro materiale illecitamente utilizzato.

A suffragio di tale conclusione depone il fatto che durante le prove nessun rilevo è stato mosso al ricorrente; sicché non è vi è nessun elemento che possa far presumere che questi abbia portato con sé materiale diverso da quello preventivamente esaminato dalla Commissione stessa.

Per queste ragioni il motivo in esame risulta fondato e il ricorso va accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Giustizia a rifondere al ricorrente le spese di lite che vengono quantificate in euro 800,00 oltre IVA e c.p.a. se dovute. Resta altresì fermo a carico della parte soccombente l’onere di rimborso del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dalla lettera e) del comma 35bis dell’art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo integrato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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