Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-05-2011) 29-09-2011, n. 35430 Divieto e obbligo di dimora

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale della libertà di Messina, con ordinanza del 15.12.2010, ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza con cui P.G. era stata sottoposta dal gip di Mistretta all’obbligo di dimora nel comune di residenza, in quanto indiziata di avere concorso nel furto di macchine meccaniche ed escavatori (capo PS – C, PS – M e PS – N) . 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di P.G.. Con un diffuso motivo sostiene la mancanza di gravi indizi di colpevolezza ed il difetto di motivazione al riguardo; sostiene che non è stata data la prova del concorso della donna nei furti contestati in quanto il materiale indiziario è formato solo dallo sviluppo di tabulati telefonici e delle celle agganciate, senza mai evidenziare un effettivo e concreto apporto che la medesima avrebbe fornito alla attività delittuosa e senza tenere conto che, come dalla difesa ampiamente dimostrato, la presenza della donna sui luoghi era giustificata dalla relazione sentimentale con il coindagato C.; contesta in particolare che si possa ritenere la presenza della ricorrente sulla tangenziale nord di (OMISSIS) nella notte del (OMISSIS) e sostiene che la telefonata di 6 secondi effettuata quella notte è stata fatta con il telefono del C. e da quest’ultimo per ingannare il tempo mentre era fermo al casello;

la P., come dalla stessa dichiarato, era sempre rimasta in albergo; dalla sua presenza all’incontro dell'(OMISSIS) con compratori stranieri potrebbe, al più, desumersi una semplice connivenza; sostiene che anche per gli episodi dei capo PS-M e PS-N la presenza della P. sul posto e la telefonata effettuata al C. si spiegano con il legame sentimentale tra i due.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento avendo il Tribunale del riesame evidenziato con molta puntualità e con piena congruità il compendio indiziario esistente nei confronti dell’attuale ricorrente, riferendo i f movimenti degli indagati nelle notti dei furti, le risultanze relative alle celle agganciate dai loro cellulari, la loro presenza ad incontri con acquirenti e ponendoli in relazione logica con le sottrazioni dei veicoli avvenuti; a differenza di quanto si prospetta con il presente ricorso, la tesi dell’indagata, con cui si sostiene che si era trovata sul posto dei furti solo in virtù della sua relazione sentimentale con il C., è stata attentamente valutata dal Tribunale e motivatamente ritenuta non credibile alla luce dei dati positivamente accertati tra cui, in particolare, quello relativo alle celle agganciate dal suo telefono cellulare nella notte del (OMISSIS) che ne hanno dimostrato la presenza in progressione, e dunque in movimento, in corrispondenza della zona della tangenziale nord di (OMISSIS), smentendo la tesi dalla medesima sostenuta secondo cui ella si era sempre e soltanto trattenuta in albergo; anche per gli altri due episodi criminosi la presenza della donna accanto al C. ed in particolare all’incontro del (OMISSIS) organizzato per visionare e perfezionare l’acquisto di alcuni mezzi, dimostra il coinvolgimento della stessa a pieno titolo nella perpetrazione degli illeciti. Sono stati dunque accertati elementi sufficienti per ritenere, almeno allo stato attuale del procedimento e salvo l’approfondimento che porterà il dibattimento, il pieno coinvolgimento della P., sempre presente ai fatti anche in tarde ore notturne, nella realizzazione dei furti contestati e dunque la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza atti a sostenere l’ordinanza cautelare.

E’ stata data dunque contezza di un quadro indiziario idoneo, almeno nell’attuale stato del procedimento, a sostenere la disposta misura cautelare.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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