T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 24-10-2011, n. 2541 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente faceva presente che a seguito della sentenza richiamata in epigrafe aveva ottenuto la condanna dell’amministrazione al pagamento di differenze retributive che gli erano state riconosciute per effetto della valutazione delle mansioni svolte come superiori a quelle che gli erano state corrisposte.

Successivamente, nonostante avesse trasmesso copia della sentenza passata in giudicato sia all’Università degli Studi di Milano che all’Ospedale Maggiore, riceveva solo il pagamento delle spese processuali da parte di quest’ultimo sulla base della liquidazione effettuata in sentenza dal giudice e quindi ricorreva in ottemperanza per conseguire la liquidazione delle differenze retributive.

Si costituiva l’Università degli Studi di Milano con comparsa di stile e l’Ospedale Maggiore che allegava un conteggio delle differenze retributive spettanti al ricorrente al netto delle ritenute di legge e sottolineava come l’ente tenuto a corrispondere le somme dovute fosse l’Università degli Studi di Milano che aveva sempre amministrato il prof. M..

In effetti analizzando il contenuto della sentenza da eseguire non si ricava con chiarezza quale fosse l’amministrazione tenuta a corrispondere le differenze retributive anche se al punto 3 del provvedimento si parla di annullamento del provvedimento implicito derivante dal silenzio tenuto dall’Università degli Studi sull’istanza per il riconoscimento delle differenze dovute.

Si deve pertanto individuare nell’Università degli Studi di Milano il soggetto tenuto alla corresponsione di quanto stabilito in sentenza, tenuto conto del fatto che esso è l’ente che normalmente amministra il ricorrente in qualità di dipendente; la circostanza che le prestazioni di servizio da cui sono sorte le differenze retribuite riconosciute al prof. M. siano state rese in favore dell’Ospedale Maggiore rileva ai soli fini dei rapporti interni che legano i due enti attraverso la convenzione che regola l’utilizzo dei medici universitari nelle strutture ospedaliere e potrà legittimare una richiesta di rimborso da parte dell’Università nei termini in cui ciò è previsto dalla suddetta convenzione.

Deve pertanto essere assegnato all’Università degli Studi di Milano il termine di trenta giorni dalla notifica della presente decisione per ottemperare all’esecuzione della sentenza 114/2010 di questo TAR sulla base del conteggio effettuato dal ricorrente sia per quanto riguarda le somme dovute che i relativi interessi, disconstandosi dallo stesso solo con motivato provvedimento che espliciti per quale ragione tale computo non è condivisibile.

Laddove non sarà provveduto in tal senso il Tribunale nominerà un commissario ad acta.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’Università degli Studi di Milano, mentre possono essere compensate nei confronti dell’Ospedale Maggiore che non era tenuto all’adempimento richiesto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina all’Università degli Studi di Milano di procedere alla corresponsione delle somme dovute al ricorrente nei sensi di cui in motivazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Condanna l’Università degli Studi di Milano alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Compensa le spese nei confronti dell’Ospedale Maggiore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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