Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-05-2011) 29-09-2011, n. 35429 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale della libertà di Bologna, con ordinanza del 30.12.2010 nei riuniti procedimenti, ha rigettato la richiesta di riesame delle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Bologna il 15.12.2010 e dal gip di Reggio Emilia il 14.12.2010, ex art. 27 cod. proc. pen., nei confronti di C. G., B.R. e M.D. e V.A., indagati per furto aggravato di capi di abbigliamento e di un motoveicolo.

Si trattava di imputazioni che avevano tratto origine da una vasta indagine che aveva consentito di riscontrare l’esistenza di una associazione volta alla commissione di furti e ricettazioni e di numerosi furti aggravati commessi in epoche diverse e da molti soggetti. L’ordinanza qui impugnata era stata emessa ai dopo che il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, aveva ritenuto l’incompetenza del gip di Venezia non sussistendo elementi sufficienti per ritenere l’esistenza della continuazione tra tutti i reati contestati, presupposto necessario della competenza del detto giudice.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore degli imputati. Con un primo motivo sostiene la nullità della ordinanza impugnata e di quella di custodia cautelare per incompetenza territoriale dei gip di Bologna e Reggio Emilia; la competenza era stata correttamente ritenuta dal gip di Venezia sulla base del reato più grave. Con un secondo motivo sostiene la nullità dell’ordinanza per mancato rilascio di copia dei nastri contenenti le intercettazioni telefoniche ed ambientali. Da ultimo sostiene che è stato violato il principio di proporzionalità nella scelta della misura.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale del riesame ha evidenziato con piena congruità ed ha espressamente condiviso le ragioni in base alle quali il Tribunale del riesame di Venezia aveva ritenuto la incompetenza del gip del Tribunale di Venezia; era stato ritenuto che non vi erano elementi sufficienti per affermare l’unicità del disegno criminoso, presupposto essenziale per il riconoscimento della continuazione tra i vari reati fine contestati e l’ipotizzata associazione, e per poter dunque ritenere la connessione tra gli stessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. B; di conseguenza i vari furti dovevano essere attribuiti ciascuno alla cognizione dei vari giudici territorialmente competenti. A fronte di ciò il ricorso richiama, da un lato e peraltro genericamente, il contenuto dell’ordinanza del GIP di Venezia, senza tenere conto che essa è stata annullata dal Tribunale del riesame per le ragioni di cui sopra, ragioni rispetto alle quali nessuna specifica censura viene mossa con il presente ricorso.

3. Quanto alla mancata consegna dei supporti audio delle intercettazioni, i ricorrenti ribadiscono l’eccezione di nullità formulata in relazione al fatto che tale richiesta era stata già formulata al pubblico ministero, ed era rimasta inevasa, circostanza riconosciuta anche dal Tribunale del riesame; la eccezione tuttavia è manifestamente infondata; il ricorrente infatti non tiene conto dell’ordinanza impugnata che alle pagine 4 e 5 si diffonde sull’argomento, precisando che fin dall’udienza del 26.11.2010 i supporti magnetici in questione erano stati posti a disposizione della difesa che però aveva rifiutato l’offerta e che tali supporti erano stati sempre disponibili nei procedimenti che avevano visto l’emissione delle nuove ordinanze cautelari da parte dei gip di Bologna e di Reggio Emilia e nonchè in quello avanti il Tribunale del riesame conclusosi con l’ordinanza qui impugnata; e non tiene conto altresì del principio espresso dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza del 22.4.2010 n. 20300 rv. 246907, così massimato "In tema di riesame, l’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi dell’art. 268 cod. proc. pen., comma 4 l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, da luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l’attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sè considerati. Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9, le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio de libertate". Principio che, come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, prevede il verificarsi di una nullità solo allorchè vi sia una effettiva lesione del diritto di difesa e non quando sia la stessa difesa che, con il proprio comportamento non collaborativo, si pone nella condizione di non essere sufficientemente informata.

4. Congrua e logica è la motivazione fornita al riguardo della scelta della misura, avendo il Tribunale evidenziato che tutti i ricorrenti hanno precedenti specifici ed è stata loro contestata la recidiva e che le modalità della condotta posta in essere, che si inseriva in un circuito criminoso organizzato e determinato a realizzare furti di consistente gravità, imponeva una prognosi decisamente negativa che misure meno intense potessero rappresentare valido strumento di contenimento della loro pericolosità. 5 Conclusivamente i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

– Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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