T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 24-10-2011, n. 2539 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 11 aprile 2011 e depositato il 19 aprile successivo, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del T.A.R. Lombardia, sede di Milano, n. 541 del 1996, depositata il 22 aprile 1996 e divenuta definitiva in data 14 marzo 2006, in seguito alla sentenza n. 1310 del 2006 del Consiglio di Stato che ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello; inoltre è stato chiesto anche il risarcimento del danno da ritardo.

La sentenza del T.A.R. di cui si chiede l’esecuzione ha annullato il provvedimento che aveva negato la riammissione in servizio del ricorrente nella Polizia di Stato.

A sostegno del ricorso si assume che, premessa l’esperibilità del rimedio dell’ottemperanza nel presente giudizio, il ritardo nell’assunzione del ricorrente avrebbe impedito allo stesso di percepire gli emolumenti per il periodo in cui non avrebbe lavorato (19881990). Inoltre, si chiede il risarcimento del danno da ritardo per la stessa ragione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo altresì la prescrizione del diritto ad ottenere quanto richiesto.

Alla Camera di consiglio del 21 giugno 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso per ottemperanza è inammissibile.

La richiesta del ricorrente di ottenere l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 541 del 1996, ossia l’annullamento dell’atto con cui il Ministero dell’Interno aveva negato la sua riammissione in servizio, risulta inammissibile, in quanto la predetta riammissione in servizio è avvenuta prima che la stessa sentenza fosse emanata, ossia in data 21 gennaio 1991, proprio in seguito ad una richiesta di esecuzione di una precedente ordinanza cautelare (n. 327 del 1990 del 19 aprile 1990, come evidenziato dall’Amministrazione nelle sue difese).

Pertanto, in mancanza di una inottemperanza dell’Amministrazione alla sentenza del giudice amministrativo, il giudizio di cui si tratta non è ammissibile.

2. Anche la richiesta di risarcimento del danno da ritardo – ammessa pacificamente la cumulabilità delle domande in seguito alla previsione di cui all’art. 32 del codice del processo amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, VI, 16 febbraio 2011, n. 996) – non può essere valutata positivamente.

Difatti, trattandosi di una richiesta di risarcimento del danno, anche se con connotati peculiari, la stessa soggiace agli stessi termini di proposizione previsti dall’art. 30, commi 3 e 5, cod. proc. amm. per l’ordinario giudizio risarcitorio. In particolare, se il danno è collegato ad un giudizio già incardinato – prescindendosi nel caso di specie dalla questione se si debba far diretto riferimento al fatto storico, piuttosto che alla sentenza conclusiva del giudizio – si deve agire entro il termine perentorio di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Essendo la sentenza cui si fa riferimento passata in giudicato in data anteriore all’entrata in vigore del codice del processo (ossia il 14 marzo 2006), il termine per agire è scaduto centoventi giorni dopo l’entrata in vigore del predetto codice, ossia il 14 gennaio 2011; essendo stato incardinato il ricorso in oggetto in data 11 aprile 2011, lo stesso, nella parte relativa alla richiesta del risarcimento del danno da ritardo, risulta irricevibile.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile nella parte in cui si chiede l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Lombardia, sede di Milano, n. 541 del 1996, mentre deve essere dichiarato irricevibile nella parte in cui si chiede il risarcimento del danno da ritardo.

4. In ragione della peculiarità delle questioni affrontate, le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, in parte dichiara inammissibile e in parte dichiara irricevibile, secondo quanto specificato in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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