Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-05-2011) 29-09-2011, n. 35400 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. R.G. è stato tratto a giudizio per rispondere delle violenze perpetrate in danno della convivente N.O. e della di lei figlia minore.

2. Il Tribunale di Reggio Calabria lo ha ritenuto responsabile dei contestati reati di lesioni volontarie personali aggravate, maltrattamenti in famiglia aggravati, violenza privata aggravata, furto pluriaggravato e, ritenuto reato più grave il furto e concesse le attenuanti generiche equivalenti, lo ha condannato alla pena di tre anni ed otto mesi di reclusione.

3. La Corte di appello confermava la sentenza.

4. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione R.G.. Con un primo motivo sostiene che unica fonte di prova della ritenuta responsabilità è stata rinvenuta nelle dichiarazioni della persona offesa, senza tenere conto della animosità esistente tra le parti nel momento in cui si sono verificati gli episodi di cui a giudizio e con una illogica motivazione sulla volontà della persona offesa di non pregiudicare l’imputato e la ritenuta attendibilità della medesima. Con un secondo motivo si duole che la pena non sia stata contenuta nel minimo edittale e non siano state concesse le attenuanti generiche in regime di prevalenza, nonostante l’assenza di precedenti penali, il corretto comportamento processuale e una corretta valutazione della gravita dell’episodio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti o manifestamente infondati.

Rileva infatti il Collegio che la valutazione di attendibilità della persona offesa è stata compiuta con attenzione e puntualità dalla Corte di appello che, senza alcuna illogicità o contraddizione, ha messo in luce l’apprezzabile contegno della medesima che nella deposizione resa ha riferito i fatti avvenuti senza peraltro mostrare di voler infierire nei confronti dell’imputato, con il quale aveva ripreso la convivenza. Valutazione di attendibilità che è peraltro confermata, come risulta dalla impugnata sentenza, dalla documentazione sanitaria e dalle dichiarazioni di altro teste.

Risultano quindi assolutamente prive di pregio le censure svolte al riguardo con il ricorso, come pure quelle che riguardano il trattamento sanzionatorio. Anche a tale riguardo la Corte di appello ha spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto di modificare le vantazioni espresse dal giudice di primo grado, richiamando la gravita del comportamento violento e prevaricatore dell’uomo nei confronti della convivente, in attesa di un figlio suo, e di una bambina in tenera età. La valutazione, congruamente motivata, rientra nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito e non merita censura alcuna.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento di 1.000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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