Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-05-2011) 29-09-2011, n. 35399 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa dal gup del Tribunale di Bari con la quale V.M. era stato ritenuto responsabile di detenzione illegale di un revolver con matricola abrasa e relative munizione, per ricettazione di tale arma, per detenzione di stupefacente e per violazione della sorveglianza speciale confermava la sentenza e condannato alla pena di giustizia con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, interdizione legale e con la dichiarazione di delinquente abituale e l’applicazione a pena espiata della misura di sicurezza della assegnazione ad una casa di lavoro per due anni.

4. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato lamentando il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 102 cod. pen. sostenendo che non sono stati correttamente apprezzati i presupposti per l’applicazione della misura di sicurezza perchè si sarebbe tenuto conto di condanne riportate quando il medesimo era minorenne.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto non è stato oggetto di deduzione davanti alla Corte di appello. Tanto si evince dal contenuto della sentenza impugnata che non fa cenno alcuno a censure attinenti la misura di sicurezza, e trova conferma dall’esame dell’atto di appello che non contiene alcun riferimento a tale questione. Si tratta dunque di un punto della sentenza di primo grado sulla quale si è formato il giudicato con la conseguite preclusione di esame da parte di questa Corte.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento di 1.000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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