T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 24-10-2011, n. 2535

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 8 novembre 2010 e depositato il 15 dicembre successivo, la ricorrente ha impugnato decreto della Prefettura di Milano – U.T.G., non notificato, avente ad oggetto l’annullamento del contratto di soggiorno stipulato dalla ricorrente all’esito della procedura di emersione per lavoro subordinato.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di difetto di motivazione sia con riferimento all’asserito illegittimo annullamento del contratto di soggiorno, che alla effettiva ostatività del reato di immigrazione clandestina.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 189/2011 è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.

Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2011, su richiesta del procuratore dell’Amministrazione resistente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. La censura contenuta nel ricorso assume, tra l’altro, che il reato per cui è stata condannata la ricorrente, ossia l’indebito trattenimento nel territorio dello Stato, ex art. 14, comma 5ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, non dovrebbe essere considerato ostativo ad una conclusione favorevole della procedura di emersione dello stesso ricorrente.

2.1. La doglianza è fondata.

La questione di diritto – ossia la natura ostativa alla procedura di emersione del reato previsto dall’art. 14, comma 5ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998 – è stata già affrontata e risolta da questa Sezione con la sentenza del 22 marzo 2011, n. 771 che ha ritenuto non ostativa alla procedura di emersione la condanna per il reato sopra indicato.

Di conseguenza, nel caso di specie, applicando l’art. 74 cod. proc. amm., si può fare diretto riferimento al precedente conforme, tenuto conto che non si ravvisano elementi nuovi, in grado di mutare l’orientamento già delineato sulla stessa questione (cfr. in tal senso, T.A.R. Liguria, 1 febbraio 2011, n. 176 e, da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 settembre 2011, n. 2170).

3. In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato con lo stesso ricorso.

4. In ragione della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali, le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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