Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-05-2011) 29-09-2011, n. 35398 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. G.A., nella qualità di legale rappresentante della SETRAS srl e datore di lavoro e P.L. in quanto addetto alla programmazione dei carichi e alla manutenzione dei mezzi, sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose gravi in danno del dipendente C.G.; mentre costui era intento a riparare un punto di perdita di una cisterna con il saldatore, a seguito di una scintilla, si verificava una esplosione per la presenza all’interno della cisterna di liquidi altamente infiammabili e a seguito di essa il C. riportava ustioni di secondo grado su gran parte della superficie corporea.

2. La cisterna era stata già oggetto di una precedente riparazione da parte del C. ed era stata però restituita per un ulteriore intervento in quanto vi era un buco. Secondo i giudici di merito il G., quale datore di lavoro e garante della sicurezza e della incolumità del lavoratore dipendente, avrebbe dovuto controllare, o far controllare, che il lavoro di riparazione della cisterna si svolgesse in condizioni di sicurezza e ciò indipendentemente dalla circostanza, addotta dalla difesa a suo favore, che le sostanze infiammabili che avevano cagionato l’esplosione fossero state immesse dalla ditta che aveva acquistato la cisterna; anche ammesso ciò, rimaneva la responsabilità del G. per aver omesso i controllo e le cautele necessarie e da lui dovute per far eseguire il lavoro in sicurezza, tanto più che il mezzo era stato per alcuni giorni nella disponibiltà di altri e non si poteva sapere con sicurezza cosa era successo e che tipo di sostanze vi fossero state immesse. Anche P. era responsabile dell’infortunio essendo stato lui ad ordinare al C. di effettuare la riparazione una volta individuato il buco e senza effettuare alcun preventivo controllo, nonostante che alcuni operai avessero riferito che si sentiva uno strano odore.

3. Nel corso del giudizio di appello veniva revocata la costituzione di parte civile.

4. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore degli imputati deducendo i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 41 c.p., comma 2; causa esclusiva dell’incidente avrebbe dovuto essere considerato il comportamento dell’acquirente dell’autocisterna che aveva inserito nella stessa liquidi esplosivi prima di restituirla per la riparazione senza dare comunicazione alcuna di tale circostanza; 2) tutto ciò era emerso con chiarezza nell’incidente probatorio, di cui però non era stata disposta la integrale trascrizione, come richiesto dalla difesa degli imputati;

3) ingiustamente era stata disattesa la richiesta di rinnovazione del dibattimento per sentire il consulente tecnico della difesa e provare quanto sopra; 4) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità; P., peraltro nel frattempo deceduto, non aveva alcuna posizione di garanzia all’interno della società essendo i suoi compiti riferiti esclusivamente alla movimentazione dei camion; G. aveva conferito al altri le deleghe in materia di sicurezza e a riprova di ciò era stata fornita documentazione di cui la Corte non aveva tenuto conto; 5) violazione dell’art. 43 cod. pen. non risultando che i prevenuti avessero la consapevolezza di quanto posto in essere presso la ditta acquirente.

Motivi della decisione

1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.

2. Quanto all’imputato P., il difensore ha prodotto certificato di morte del medesimo.

3. Quanto all’imputato G., il reato è stato commesso il 28.10.2002 e da tale data a quella della presente decisione è ampiamente decorso il termine massimo di sette anni e mezzo di cui all’art. 157 c.p., comma 1, n. 4, nel testo precedente alla riforma intervenuta con L. n. 251 del 2007, anche tenuto conto del periodo di sette mesi e giorni 3 di sospensione del dibattimento per causa imputabile all’imputato o al suo difensore.

4. In ordine alla mancata pronuncia di assoluzione nel merito anzichè per prescrizione, come sollecitato dalla difesa degli imputati, può ricordarsi che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2 solo nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento"; e invero, il concetto di "evidenza", richiesto dall’art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta o obbiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluta ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (così da ultimo sez. 6 8.6.2004 n. 31463, Dolce rv. 229275).

Situazione di evidenza da escludersi nel presente caso.

P.Q.M.

– Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di P.L. per morte dell’imputato; annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di G.A. perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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