T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 24-10-2011, n. 2534 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso originario, notificato in data 19 ottobre 2010 e depositato il 3 novembre successivo, i ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti sulla loro domanda finalizzata all’esplicitazione dei motivi ostativi di cui all’art. 33, comma 4, della legge 189 del 2002 sussistenti nei riguardi della ricorrente N.A. in relazione alla domanda di emersione dal lavoro irregolare n. MI3301167103 presentata a favore della stessa in data 4 settembre 2009; hanno altresì chiesto la nomina del Commissario ad acta ai fini del perfezionamento della procedura di emersione.

Con sentenza del 1 aprile 2011 n. 874 questa Sezione del Tribunale ha accolto il ricorso indicato in epigrafe ed ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione dell’Interno di pronunciarsi in modo espresso sull’istanza formulata dalle parti ricorrenti entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione se anteriore, della predetta sentenza.

Nel perdurare dell’inottemperanza dell’Amministrazione, i ricorrenti hanno chiesto ex art. 117 cod. proc. amm. la nomina di un Commissario ad acta che proceda al perfezionamento della procedura di emersione della ricorrente N.A..

L’Amministrazione non ha replicato.

Alla camera di consiglio del 20 settembre 2011, su richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. La richiesta deve essere accolta.

In presenza di una inottemperanza dell’Amministrazione che ha lasciato trascorrere inutilmente il termine stabilito con la sentenza n. 874/2011 per adempiere e adottare un provvedimento espresso, va nominato un Commissario ad acta affinché definisca la procedura di emersione della ricorrente N.A., verificando se ci sono i presupposti per un esito positivo della stessa.

A tal fine appare opportuno nominare quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione Centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo presso il Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un funzionario dello stesso ufficio, che dovrà attivarsi in seguito alla notificazione della presente sentenza.

2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; le spese per l’attività del Commissario restano a carico dell’Amministrazione dell’Interno.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie l’istanza formulata dai ricorrenti e nomina quale commissario ad acta il Direttore della Direzione Centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo presso il Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un funzionario dello stesso ufficio.

Condanna l’Amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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