Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-02-2012, n. 2417 Prescrizioni e decadenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Cagliari, riformando la statuizione di primo grado, accoglieva l’opposizione proposta da A.A. avverso la cartella di pagamento concernente contributi previdenziali per Euro 26.199,75, ritenendo che si fosse maturata la prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, e segg.. La Corte territoriale – premesso che 10 stesso Istituto aveva affermato che i contributi commercianti non erano dovuti, per essersi la A. cancellata dall’elenco esercenti attività commerciale, ma che si doveva decidere in ordine alla debenza delle altre somme portate in cartella, relative ai contributi spettanti ai dipendenti, ben potendo in sede giudiziale accertarsi l’obbligo di pagamento di una somma inferiore rispetto a quella indicata nella cartella medesima – rilevava che si trattava di contributi da lavoro dipendente, risalenti fino all’agosto 1993 e che vi era stata la denuncia della lavoratrice E.C. all’Inps in data 6.9.99. Ciò premesso, affermava che a quella data si era ormai maturata la prescrizione quinquennale, non essendo la denuncia della lavoratrice intervenuta nel quinquennio successivo all’insorgenza dell’obbligo contributivo, di talchè non poteva operare il più lungo termine decennale, mantenuto dalla legge in caso di denuncia del lavoratore, perchè il diritto alla contribuzione si era ormai estinto.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo.

Resiste la A. con controricorso e ricorso incidentale condizionato con un motivo.

La Bipiesse Riscossioni, ora Equitalia spa è rimasta intimata.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ..

Con l’unico motivo del ricorso principale l’Inps denunziando violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, richiama l’orientamento di questa di Corte di cui alla sentenza n. 18540 del 15/09/2004, con cui si è affermato che "in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la riduzione a cinque anni, prevista a partire dal 1 gennaio 1996 (art. 3, comma 10, in relazione al comma 9, della L. 8 agosto 1995, n. 335), del termine di prescrizione del diritto alle contribuzioni relative ai periodi precedenti l’ingresso della predetta legge e di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è sospensivamente condizionata al fatto che entro il quinquennio successivo al 1 gennaio 1996, e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto stesso, non intervenga la denuncia del lavoratore".

Il ricorso non merita accoglimento perchè l’orientamento richiamato è stato disatteso dalla giurisprudenza successiva, essendosi escluso ogni effetto sospensivo del termine in attesa della denunzia del lavoratore, ed essendosi invece affermato (Cass. n. 73 del 07/01/2009) che "in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria in base alla disciplina recata dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, la denuncia del lavoratore, di cui alla lettera a), ultimo periodo, del citato art. 3, comma 9, in relazione a contributi per i quali il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dallo loro scadenza, sia integralmente maturato prima della data di entrata in vigore della predetta legge (17 agosto 1995), è idonea a mantenere il precedente termine di prescrizione decennale solo quando sia intervenuta prima della maturazione dell’anzidetto termine quinquennale (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995), non potendo più operare il prolungamento dello stesso termine una volta che il credito contributivo risulti già prescritto". In quel caso la denuncia del lavoratore era intervenuta in data 19 settembre 1994 in ordine a contributi previdenziali attinenti a fattispecie di licenziamento illegittimo del 19 febbraio 1981, rispetto ai quali era già ampiamente maturato il termine di prescrizione quinquennale.

Nella specie i contributi più recenti si riferiscono all’agosto 1993 e non vi è dubbio che da quella data decorresse la prescrizione, decennale fino al 31 dicembre 1995 e quindi quinquennale dal primo gennaio 1996. Detto termine quinquennale si applica anche alle contribuzioni relative a periodi anteriori all’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995; ne consegue che, tra la data di decorrenza dell’obbligo contributivo (settembre 1993) e quella della denunzia della lavoratrice (settembre 1999) erano trascorsi sei anni e quindi la prescrizione si era già maturata, di talchè la denunzia, lungi dal mantenere il precedente termine decennale, non ha potuto spiegare alcun effetto. Ed infatti in questo senso si è ritenuto (Cass. n. 4153 del 24/02/2006) che, quanto ai contributi dovuti per periodi anteriori alla entrata in vigore della legge, ma per i quali, a quest’ultima data, il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato, il termine decennale può operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla data della loro scadenza.

Ne consegue che il ricorso principale va rigettato con assorbimento di quello incidentale condizionato. Le spese della parte costituita seguono la soccombenza. Nulla per le spese della Bipiesse.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Condanna l’Inps al pagamento delle spese a favore della parte costituita, liquidate in Euro 30,00 per esborsi e duemila per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.. Nulla per le spese dell’intimato.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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