T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 24-10-2011, n. 1840 Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente partecipava alla competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e e del Consiglio Comunale di Nardò, candidandosi alla carica di Consigliere comunale nella lista "Progetto Nardò" che sosteneva, unitamente alle liste "Piazza Pulita", "Semplicemente neritini", "Noi per Nardò" e Partito democratico, il candidato Sindaco Arch. D.G.D.P..

Dopo il primo turno di votazioni, erano ammessi al ballottaggio i due candidati a Sindaco che avevano ottenuto il maggior numero di voti (i candidati M.R. e M.R.B.); di conseguenza, il gruppo di liste che aveva sostenuto il candidato Sindaco Arch. D.G.D.P. si dissolveva parzialmente ed una parte delle liste si apparentava con il candidato Sindaco M.R.B. (precisamente, le liste "Piazza Pulita", "Semplicemente neritini"), mentre l’altra parte (precisamente, le liste "Progetto Nardò", "Noi per Nardò" e Partito democratico) non effettuava alcun apparentamento.

In sede di ripartizione dei seggi, il seggio attribuito al candidato Sindaco Arch. D.G.D.P. era detratto, non dal complesso delle liste apparentate al detto candidato nel corso del primo turno (precisamente, dalle liste "Piazza Pulita", "Semplicemente neritini", "Progetto Nardò", "Noi per Nardò" e Partito democratico), ma solo dalle tre liste (quindi, "Progetto Nardò", "Noi per Nardò" e Partito democratico) che, non avendo effettuato alcun apparentamento con i candidati ammessi al ballottaggio, erano rimaste collegate con il detto candidato; per effetto della detta soluzione (contestata dall’attuale ricorrente in sede di procedimento di proclamazione degli eletti) e del quoziente di voti riportato, era pertanto dichiarato eletto il Sig. G.M. detto "P." (candidato nella lista "Piazza Pulita", che aveva effettuato l’apparentamento in sede di ballottaggio con la candidata Bruno), in luogo dell’attuale ricorrente (candidato nella lista "Progetto Nardò" ed "obbligato" a cedere il proprio posto al candidato Sindaco Arch. D.G.D.P., in luogo dell’attuale controinteressato).

Il verbale di proclamazione degli eletti era impugnato dal ricorrente, unitamente alla deliberazione C.C. Nardò 25 luglio 2011 n. 1, per: 1) violazione e falsa applicazione art. 72 e 73, commi 8, 9, 10 e 11 del d.lgs. 267 del 2000, eccesso di potere, erroneità dei presupposti; 2) violazione e falsa applicazione modello n. 300bis/AR del Ministero dell’Interno, violazione e falsa applicazione direttive Min. interno; 3) eccesso di potere, sviamento, violazione art. 3 e 10 l. 241 del 1990, difetto di motivazione e istruttoria.

Si costituiva in giudizio il controinteressato, controdeducendo sul merito del ricorso.

All’udienza del 20 ottobre 2011, il ricorso passava quindi in decisione e si procedeva al deposito del dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve pertanto trovare accoglimento.

La previsione dell’art. 73, 11° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate") ha, infatti, dato vita ad un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2011 n. 5065; 9 dicembre 2008, n. 6123; 4 maggio 2001, n. 2519) teso a dare applicazione all’ultima parte della disposizione (ed in particolare, all’obbligo di operare la cd. prededuzione del seggio, attribuito al candidato sindaco non eletto e non partecipante al ballottaggio, dall’ambito dei "seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate") guardando agli abbinamenti tra liste e candidati operati al primo turno elettorale e non, al contrario, alle modificazioni ed agli apparentamenti disposti, ex art. 72, 7° comma d.lgs. 267 del 2000, in vista del ballottaggio.

L’orientamento giurisprudenziale in discorso (sostanzialmente recepito anche dalla modulistica predisposta dal Ministero dell’Interno, in vista delle elezioni) è pienamente condiviso dalla Sezione ed è pertanto sufficiente richiamare quanto chiaramente affermato dalla più recente decisione che si è occupata della problematica: "la questione è già stata esaminata più volte dalla Sezione, con conclusioni dalle quali il Collegio non ritiene di doversi discostare.

È stato così affermato che ai fini dell’attribuzione dei seggi di consigliere comunale ai candidati Sindaci non eletti, deve tenersi conto dei collegamenti avutisi nel primo turno elettorale, in modo che ciascun candidato Sindaco non eletto riceva il seggio di Consigliere comunale a carico della propria lista (o gruppo di liste) a lui collegata nel primo turno elettorale (cfr. C.S., V, 9.12.2008, n. 6123; 4.05.2001, n. 2519).

È quindi su tale lista che grava lo scorporo del seggio a favore del candidato alla carica di Sindaco non ammesso al ballottaggio.

Non è dubbio d’altra parte che:

– per dato letterale un seggio di Consigliere comunale spetti a tutti i candidati Sindaco non eletti (ammessi o non al ballottaggio), alla sola condizione che la lista o gruppo di liste a lui collegati abbiano ottenuto almeno un seggio;

– per dato logico il conseguente scorporo non possa gravare su una lista del gruppo formatosi in sede di ballottaggio, diversa da quella collegata al primo turno con il candidato Sindaco non ammesso. E ciò (se non altro) in assenza di un patto di collegamento tra la detta lista e il candidato Sindaco non ammesso.

Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha precisato che la c.d. prededuzione deve operare nell’ambito dei seggi da attribuire alla lista collegata con ogni candidato al primo turno compreso quello ammesso al ballottaggio, dato che il trascinamento dei voti riguarda solo le liste ma non anche il candidato sindaco non ammesso al ballottaggio per il quale le altre liste del raggruppamento non hanno espresso, né potrebbero esprimere alcuna dichiarazione di collegamento" (Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2011 n. 5065).

Del resto, si tratta di orientamento giurisprudenziale che si pone in sostanziale sintonia (Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2008, n. 6123) con l’impostazione della Corte costituzionale (Corte cost. 29 aprile 1996, n. 135) che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa previgente che prevedeva la cd. prededuzione (l’art 7 comma 7, l. 25 marzo 1993 n. 81), sulla base della rilevazione della necessità di imputare "la prededuzione di un seggio, per il candidato all’ufficio di sindaco ma non ammesso al ballottaggio,…… solo alle liste che erano collegate allo stesso candidato al primo turno, anche se le medesime, in occasione del ballottaggio, cambiano la loro posizione e si collegano ad altro candidato sindaco"; la contraria tesi non può, infatti, non portare ad esiti "denunziati come lesivi del principio di eguaglianza, irrazionali e distorsivi della espressione del voto e del pari trattamento dei candidati e delle liste elettorali -..(e del tutto estranei) al sistema delineato dalla legge n. 81 del 1993, che configura il collegamento tra lista e candidato sindaco come effetto di una dichiarazione bilaterale e convergente del candidato sindaco e del rappresentante di ciascuna lista. Pur consentendo ad una lista, collegata con un candidato sindaco non ammesso al ballottaggio, di collegarsi al secondo turno con uno dei due candidati ammessi al ballottaggio, in modo da favorire l’aggregazione di liste in base all’affinità di programma politicoamministrativo unitariamente rappresentata dal comune ed unico candidato sindaco, la legge non prevede affatto il trascinamento nell’ambito del raggruppamento ammesso al ballottaggio anche del candidato sindaco non ammesso al ballottaggio, per il quale le altre liste del raggruppamento non hanno espresso, né potrebbero esprimere, alcuna dichiarazione di collegamento" (Corte cost. 29 aprile 1996, n. 135).

L’orientamento in discorso non si pone poi neanche in contraddizione con l’apparentemente diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza (in questo senso, Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159) e recepito dalla Sezione (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 2 ottobre 2009 n. 2237), con riferimento all’ipotesi in cui un raggruppamento di liste che abbia visto il proprio candidato Sindaco non ammesso al ballottaggio si disgreghi completamente, avendo deciso tutte le liste originariamente apparentate di collegarsi con uno dei due candidati "forti" ammessi al ballottaggio (in questa ipotesi, è stata, infatti, affermata l’impossibilità di procedere alla "prededuzione" del seggio nei confronti del candidato che, per effetto del completo disgregarsi della sua coalizione elettorale, non costituisca più espressione di un progetto politico).

Come perspicuamente rilevato dalla giurisprudenza più recente (Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2011 n. 5065) si tratta però di un "caso limite" che trova

giustificazione proprio nella completa disgregazione della coalizione originaria e non è, in alcun modo utile, a risolvere la differente fattispecie in cui solo una parte delle liste decida di operare l’apparentamento con uno dei due candidati ammessi al ballottaggio, preferendo il resto della coalizione continuare a rimanere legata al progetto politico originario: "né tale assunto si pone in contrasto con quanto statuito nella più volte invocata decisione della Sezione n. 1509 del 30 aprile 2007 atteso che, diversamente da quanto dedotto dall’appellante, la stessa si riferisce a fattispecie diversa da quella odiernamente in esame. In quel caso, infatti, le liste collegate al primo turno non sono rimaste unite, ma hanno dichiarato, prima della seconda votazione, un diverso collegamento con le altre coalizioni dividendosi tra i due candidati a sindaco in ballottaggio. Ed è in ragione di tale specifica evenienza, che è stato rilevato che non esiste più l’originario gruppo di liste collegate dai quali detrarre il seggio da attribuire all’originario candidato a sindaco" (Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2011 n. 5065).

In definitiva, l’Ufficio elettorale centrale ha sbagliato ad operare la prededuzione del seggio attribuito al candidato Sindaco non ammesso al ballottaggio Arch. D.G.D.P. solo dalle tre liste (quindi, "Progetto Nardò", "Noi per Nardò" e Partito democratico) che, non avendo effettuato alcun apparentamento con i candidati ammessi al ballottaggio, erano rimaste collegate con il detto candidato e non dall’ambito complessivo delle liste apparentate al detto candidato nel corso del primo turno (precisamente, dalle liste "Piazza Pulita", "Semplicemente neritini", "Progetto Nardò", "Noi per Nardò" e Partito democratico); di conseguenza, errata si presenta l’attribuzione di un seggio alla lista "Piazza Pulita" (ed in particolare, al controinteressato Sig. G.M.), trattandosi di seggio destinato ad essere gravato dalla cd. prededuzione, lasciando un posto libero che doveva essere attribuito alla lista "Progetto Nardò" ed in particolare, all’attuale ricorrente.

In questo senso deve pertanto essere corretto il risultato elettorale; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone la correzione degli atti impugnati e sostituisce al candidato eletto Sig. G.M., detto "P." il ricorrente Dott. G.T..

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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