Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-02-2012, n. 2416

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Venezia, riformando la statuizione di primo grado, rigettava l’opposizione proposta dalla Eurocoop soc. cop. a rl avverso la cartella di pagamento per contributi Inps concernenti il Servizio Sanitario Nazionale, relativi al periodo da luglio 1993 a dicembre 1997; l’addebito era fondato su un verbale ispettivo, da cui risultava che la Cooperativa, rientrante nella disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, aveva optato per il versamento dei contributi previdenziali con il sistema dei c.d. salari convenzionali e che il versamento per i nuovi soci era stato effettuato solo dal mese in cui erano iniziate le prestazioni e non dal momento in cui i soci stessi erano entrati a far parte del sodalizio; inoltre, per i soci dimissionari, il versamento era stato effettuato fino al mese di cessazione delle prestazioni lavorative e non già fino al periodo di paga in corso alla cancellazione dal registro dei soci; ancora, la contribuzione non era stata versata per i periodi di inattività dei soci, per loro temporanea indisponibilità o per mancanza di lavoro. Affermava la Corte che, alla stregua del sistema dei salari convenzionali, tutta la contribuzione, anche per i suddetti periodi doveva essere versata Avvero detta sentenza la Cooperativa ricorre con un unico motivo.

L’Inps resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo, censurando la sentenza per violazione del D.P.R. n. 602 del 1970, artt. 1 e 4, si chiede alla Corte se il versamento dei contributi per i soci lavoratori di cui al citato D.P.R., sia dovuto solo in relazione a periodi in cui vi sia stata una prestazione lavorativa, di qualsiasi entità, da parte del singolo socio, non essendo previsto tale obbligo contributivo per il mero status di socio e quindi anche nel caso in cui egli sia stato inoccupato o disoccupato.

Il ricorso non merita accoglimento.

E’ stato infatti già affermato (tra le tante Cass. n. 9432 del 20/04/2007, n. 13784/2007) che "in tema di obbligazione contributiva delle società cooperative, il D.P.R. n. 602 del 1970, art. 4, pone un obbligo commisurato a valori convenzionali che prescindono dalla prestazione effettiva, non solo nel mese ma nel più lungo periodo di occupazione come socio lavoratore, considerata la funzione del menzionato Decreto n. 602, di tutela della posizione previdenziale dei lavoratori e nella correlativa esigenza di provvista dell’ente previdenziale, il carattere poco strutturato degli organismi associativi previsti dal D.P.R., comprendente anche enti di fatto, a prestazione variabile ed anche precaria; la volontà di raggiungere l’obiettivo di tutela mediante agevolazioni contributive, inferiori a qualsiasi paga sindacale, ma nello stesso tempo forfetarie".

Questo principio è stato affermato in una controversia, attinente all’obbligo contributivo per mesi interi non lavorati, nella quale non era applicabile, "ratione temporis", il D.Lgs. n. 423 del 2001.

La S.C., confermando la decisione della corte territoriale, ha ritenuto prive di fondamento le censure del ricorrente fondate sul discrimine tra prestazione anche di un solo giorno nel periodo convenzionale, con relativa obbligazione contributiva per l’intero periodo mensile, e assenza di prestazioni, con relativa insussistenza dell’obbligo contributivo.

Inoltre con la sentenza n. 5417 del 13/06/1996 si è affermato che "Non si pone in contrasto con il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4 – a norma del quale l’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi indicati al comma 1, art. 1 dello stesso D.P.R., è fissato sulla base di imponibili giornalieri e per periodi di occupazione mensile da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali – e non può essere pertanto disapplicato dal giudice ordinario il D.M. 29 luglio 1978, emesso sulla base della suddetta disposizione, che determina, in particolare per i soci delle cooperative di pulitori, il contributo giornaliero correlandolo ad un periodo di occupazione mensile di 26 giornate lavorative, atteso che tale disposizione appare coerente con la ratio del citato art. 4, che, nell’optare per un criterio di contribuzione convenzionale in deroga al generale principio per cui la contribuzione deve essere commisurata alla retribuzione effettiva, tiene già conto della variabilità dei redditi dei lavoratori appartenenti ai suddetti organismi associativi".

Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese dell’Inps seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione della spese a favore dell’Inps liquidate in Euro 70,00 per esborsi e quattromila per onorari, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *