Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-02-2012, n. 2415 Ricongiunzione di posizioni assicurative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di L’Aquila accoglieva la domanda di M.N. e condannava l’Inps al ricalcolo del trattamento pensionistico ed al pagamento delle differenze dovute.

Il ricorrente, dipendente dell’Enel prima con qualifica di impiegato e poi di dirigente, una volta conseguita la qualifica di dirigente aveva optato per il passaggio della posizione assicurativa dal Fondo Elettrici all’INPDAI ai sensi della L. n. 44 del 1973, art. 5, comma 4. Sosteneva di aver ricevuto una pensione inferiore a quella dovuta.

Aveva quindi chiesto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico risultante dalla somma delle due distinte quote di pensione, risultanti dal prospetto di liquidazione dell’INPS, con l’applicazione del solo limite dell’80% della retribuzione pensionabile, senza l’applicazione del tetto pensionabile e dei coefficienti di rendimento decrescenti introdotti da successive norme.

La Corte di Appello di L’Aquila, accogliendo l’impugnazione dell’INPS, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda del pensionato.

Per la cassazione di tale sentenza il pensionato ha proposto ricorso con un motivo.

L’Inps ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione del D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, commi 1 e 2 in relazione alla L. n. 44 del 1973, art. 5, commi 1 e 4; del D.M. 7 luglio 1973, art. 2; della L. n. 181 del 1997, art. 3, commi 1 e 3; del D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, commi 1 e 2 in relazione al D.M. n. 422 del 1988. Il ricorrente sostiene che in caso di pensione complessiva risultante dalla sommatoria della quota di pensione prodotta dalla contribuzione versata quale dirigente di impresa industriale iscritto all’Inpdai, e della quota prodotta dalla contribuzione trasferita all’Inpdai dal Fondo Elettrici, il relativo trattamento competa nell’intero importo liquidato con l’applicazione dei rispettivi coefficienti di rendimento, nei limiti dell’80% della retribuzione pensionabile, conformemente al disposto del D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 1; sostiene in particolare che il preesistente parametro oggettivo cui raffrontare la pensione complessiva, rappresentato dal limite massimo liquidabile presso l’Inpdai, pari all’80% della retribuzione pensionabile, non è stato sostituito con un limite soggettivo ricavato, caso per caso, applicando anche alla contribuzione trasferita i coefficienti di rendimento introdotti per la sola contribuzione Inpdai con il D.M. n. 422 del 1988.

In subordine il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 3, comma 2 convertito in L. 20 maggio 1988, n. 160 e delle relative norme di attuazione di cui al D.M. 25 luglio 1988, n. 422: a) per violazione del principio di affidamento nella salvezza dei coefficienti di rendimento vigenti nella gestione di provenienza; b) per violazione del principio del pro-rata, in forza del quale le norme che limitano gli effetti della contribuzione operano soltanto per la contribuzione che affluisce successivamente all’entrata in vigore della norma restrittiva, senza intaccare i rendimenti che la contribuzione trasferita aveva in relazione alla sua collocazione temporale nella gestione di provenienza; c) per violazione del principio di parità di trattamento rispetto ai soggetti che hanno mantenuto la contribuzione nella gestione originaria.

Il ricorso è solo parzialmente fondato.

Questa Corte ha già enunciato il principio di diritto (tra le tante Cass. 9172/2010, n. 27813/2009) per cui, "In tema di trasferimento presso l’INPDAI di contribuzione versata presso il Fondo Elettrici, previsto dalla L. 15 marzo 1973, n. 44, art. 5, il D.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58, art. 1, comma 2, (Norme per l’esecuzione della L. 15 marzo 1973, n. 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali), il quale recita l’ammontare della pensione comprensivo della quota parte derivante dall’esercizio della facoltà di cui alla L. 15 marzo 1973, n. 44, art. 5, non può essere in ogni caso superiore a quello della pensione massima erogabile dall’Inpdai ai sensi del comma precedente contiene un rinvio non recettizio, per cui la pensione massima erogabile INPDAI non è quella pari a tanti trentesimi dell’80% della retribuzione annua media quanti sono gli anni di contribuzione (come prevedeva il D.P.R. n. 58 del 1976, citato art. 1, comma 1), ma, stante la natura formale del rinvio, occorre avere riguardo alla pensione massima INPDAI (cioè relativa all’ipotesi di conseguimento della massima anzianità pensionabile) erogabile al momento del pensionamento, e quindi applicando lo jus superveniens, in base al quale si deve tenere conto della introduzione, nel sistema INPDAI, dei coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale, di cui al D.M. n. 422 del 1988, emanato in forza del D.L. n. 86 del 1988, art. 3, commi 2 e 2 bis, convertito nella L. n. 160 del 1988".

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dall’odierno ricorrente, in relazione al D.L. n. 86 del 1988, art. 3, comma 2, (conv. nella L. n. 160 del 1988) e del relativo D.M. n. 422 del 1988, sono manifestamente infondate.

In primo luogo è inammissibile la questione di costituzionalità del D.M. n. 422 del 1988, giacchè la Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, non già sui decreti ministeriali (da ultimo Cass. n. 18589 del 7 luglio 2008). Quanto alla violazione del principio dell’affidamento – ingenerato per gli optanti per il trasferimento della contribuzione pregressa presso l’INPDAI, attraverso la garanzia di salvezza dei coefficienti di rendimento pregressi – e del principio del "pro rata temporis", si ripete che i coefficienti del fondo elettrici sono stati salvaguardati, mentre il minore importo di pensione, di cui il ricorrente si duole, dipende dalla determinazione del limite massimo della pensione INPDAI, limite già previsto dal D.P.R. n. 58 del 1976, citato art. 1, comma 2.

Quanto al principio di parità di trattamento rispetto a coloro che hanno mantenuto la contribuzione presso la gestione originaria, nessuna disparità è evidenziatale, se si considera che anche per gli odierni resistenti la quota relativa alla contribuzione del Fondo Elettrici è stata calcolata applicando le fasce di rendimento precedenti e più favorevoli, trattandosi di contribuzione relativa al periodo 1970/1984 e prevedendo il già citata L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 1, che le nuove fasce si applicano alla contribuzione successiva al primo gennaio 1998. Viceversa una ingiustificata disparità di trattamento effettivamente si determinerebbe, se, a parità di anzianità complessiva, si discriminasse tra i pensionati iscritti esclusivamente all’INPDAI, per i quali – vigendo sicuramente i rendimenti decrescenti per fasce di pensione di cui al D.M. n. 422 del 1988 – diviene praticamente impossibile il raggiungimento dell’80% della retribuzione pensionabile e coloro che hanno colà trasferito la contribuzione proveniente da altro fondo, i quali, secondo la tesi del resistente dovrebbero invece mantenere detta possibilità.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto esclusivamente sotto il profilo della (contestata) erroneità della sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto il limite posto dal D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2, di natura totalmente soggettiva (per tale ragione considerando corretta la liquidazione operata dall’INPS con l’attribuzione al dirigente interessato di una pensione pari a quella che gli sarebbe spettata ove, a parità di retribuzione percepita e di anzianità assicurativa, fosse stato sempre iscritto all’INPDAI), trattandosi, all’opposto, di un limite commisurato alla pensione percepibile, a parità di retribuzione, con la massima anzianità pensionabile conseguibile presso l’Inpdai.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata e il giudice di rinvio, con riferimento alla "storia" assicurativa e contributiva del dirigente, così come risultante dagli atti di causa, accerterà la misura della pensione al medesimo spettante in base alla nozione di massimale sopra individuata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di l’Aquila in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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