T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 24-10-2011, n. 1865 Impianti di ripetizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 15.5.2002 e depositato il 12 del mese successivo la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, concernenti la richiesta di documentazione integrativa, con riferimento all’istanza di concessione per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare in C/da Scunchipani, ed il relativo regolamento edilizio nelle more approvato

Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:

1) Incompetenza. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001 e dell’art. 1 della legge n. 249/1997;

2) Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 381/1998 e della legge n. 36/2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Incompetenza;

3) Eccesso di potere per omessa o carenza di istruttoria e difetto dei presupposti;

4) Eccesso di potere per illogicità manifesta e, contrasto con i principi di buon andamento della P.A.- Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 381/1998 e della legge n. 36/2001;

5) Eccesso di potere per illogicità e sviamento della causa tipica. Violazione dell’art. 5 della legge n. 36/2001;

6) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 della L.r. n. 37/1985 e dell’art. 1 della legge n. 10/1977. Eccesso di potere per illogicità manifesta;

7) Violazione degli artt. 14 e 15 della legge n. 36/2001. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica;

8) Violazione dell’art. 9 della legge n. 36/2001. Incompetenza sotto altro profilo;

9) Illegittimità derivata della nota impugnata.

In conclusione, la società ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, il risarcimento dei danni e la vittoria di spese.

Per resistere all’impugnativa si è costituito in giudizio il Comune intimato, chiedendone il rigetto, vinte le spese;

Con ordinanza collegiale n. 911 del 28.6.2002 la domanda cautelare è stata accolta;

In vista dell’udienza pubblica la società ricorrente, con memoria, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla Pubblica udienza del 6 ottobre 2010 il ricorso è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.

Preliminarmente, va evidenziato che l’impugnativa è principalmente diretta avverso il regolamento edilizio per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni radiobase per la telefonia cellulare, approvato con delibera consiliare n. 8 del 9.1.2002. In particolare, vengono impugnati gli artt. 2, 4 -sub a) mappa degli edifici e sub b), c) e d), 5 e 6.

La società ricorrente, deducendo i vizi di violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere sotto varie figure sintomatiche, in sintesi sostiene che.

a) l’amministrazione non ha competenza di fissare distanze da taluni impianti e vietare l’installazione in determinati ambiti;

b) la documentazione integrativa richiesta prevista dall’art. 4 del regolamento oltre che illogica non è giustificata da alcuna previsione di legge;

c) per l’installazione di impianti di stazioni radio base non necessita la concessione edilizia, bensì l’autorizzazione;

d) la permanenza dei requisiti va accertata dall’Amministrazione e non da apposita relazione asseveratrice da parte del titolare dell’impianto; inoltre, in caso di verifiche negative va disposta la sospensione e non la revoca dell’autorizzazione;

e) in ordine all’adeguamento degli impianti esistenti l’Amministrazione è priva di competenza.

Gli assunti indicati sub a) e b) meritano accoglimento.

Al riguardo, va infatti rilevato che, come ha avuto occasione di osservare questa Sezione in fattispecie analoghe alla presente (fra le tante, e febbraio 2011 n. 194; 21 luglio 2006, n. 1743; 12 marzo 2008, n. 340; 6 aprile 2009, n. 661, 27 ottobre 2010, n. 13720), il Comune non possa, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura ediliziaurbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino. Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3534, C.G.A. 12 novembre 2009, n. 929; T.A.R. Sicilia, sez. II, 6 aprile 2009, n. 661).

Anche recentemente è stato ribadito che le stazioni radio base, attesa la loro natura di opere di urbanizzazione, possono essere installate sull’intero territorio comunale, non assumendo carattere ostativo le specifiche destinazioni di zona rispetto ad impianti di carattere generale che, quali quello di telefonia mobile, presuppongono la realizzazione di una rete che dia uniforme copertura al territorio (C.G.A. 14 aprile 2010, n. 514).

Circa il profilo di censura riassunto sub c), parimenti fondato, il Collegio ritiene di ribadire quanto affermato da questa Sezione con la sentenza n. 1010 del 9 maggio 2006, nella quale, nel riesaminare funditus la dibattuta questione dei poteri comunali in materia di installazione delle stazioni radio base necessarie per fornire il sistema di telefonia mobile nel territorio nazionale, si è, in particolare, osservato che, secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie, in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura.

Trattasi, inoltre, di strutture, che, per esigenze di irradiamento del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralicci, talora collocate su strutture preesistenti, su lastrici solari, su tetti, a ridosso di pali. Tali caratteristiche peculiari impongono, quindi, una valutazione separata e distinta del fenomeno, che deve essere compiuta con specifico riferimento alle infrastrutture telefoniche, escludendosi la legittimità di una estensione analogica di una normativa edilizia concepita per altri scopi e diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI, 26 agosto 2003, n. 4847; 24 novembre 2003, n. 7725, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 marzo 2005, n. 1610).

Quanto ai rimanenti due assunti indicati sub d) ed e), che hanno riguardo ad aspetti essenzialmente gestionali degli impianti di stazioni radio base, va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse ad insistere in capo alla società ricorrente dal momento che -nelle more del giudizio- è entrato in vigore il codice delle comunicazioni elettroniche (D.L.vo 1.8.2003 n. 259), applicabile nell’ambito della Regione Siciliana, il quale in materia prevede una specifica disciplina, cui sono obbligate ad adeguarsi le Amministrazioni interessate.

Infine, quanto alla domanda di risarcimento dei danni la stessa va disattesa, in considerazione che di seguito all’accoglimento dell’istanza cautelare il Comune resistente ha rilasciato alla società ricorrente l’autorizzazione, seppure condizionata all’esito del presente giudizio, all’installazione della stazione radio base di cui all’istanza del 12.9.2001.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto nei limiti sopra indicati e, per l’effetto, vanno annullati per quanto di ragione gli atti impugnati.

Sussistono giusti motivi, considerata la natura della controversia ed il suo esito, per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla per quanto di ragione gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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