Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-02-2012, n. 2413 Infortunio sul lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 29 gennaio 2009 la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso dell’11 aprile 2002 con la quale la società A.M.P. s.r.l. è stata dichiarata responsabile dell’infortunio sul lavoro subito da B.A., ed è stata conseguentemente condannata al pagamento in favore di questa della somma di Euro 98.478,00 a titolo di risarcimento. Per quanto rileva in questa sede la Corte territoriale ha rigettato l’appello della B. avverso detta sentenza di primo grado e con il quale si lamentava l’esclusione del nesso causale tra l’infortunio sul lavoro per cui è causa e la patologia all’anca sinistra consistente in osteonecrosi della testa del femore, e la patologia epilettica, ritenendo adeguatamente motivate le conclusione del consulente tecnico d’ufficio chiamato ad esprimersi sulla genesi delle patologie lamentate.

La B. ha proposto ricorso per cassazione avverso questa sentenza articolato su unico motivo.

Le altre parti sono rimaste intimate.

Motivi della decisione

La ricorrente lamenta l’omessa motivazione sui motivi che hanno indotto la Corte d’Appello ad aderire alle conclusione del consulente tecnico d’ufficio, ed a disattendere le osservazioni del consulente tecnico di parte ricorrente.

Il motivo è infondato. Per costante giurisprudenza di questa Corte le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità se le relative censure contengano la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico- legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali che, in quanto tale, costituisce un vero e proprio vizio della logica medico-legale e rientra tra i vizi deducibili con il ricorso per cassazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sicchè, in mancanza di detti elementi, le censure, configurando un mero dissenso diagnostico, sono inammissibili in sede di legittimità. Peraltro, nel caso in esame, non è affatto vero quanto affermato dal ricorrente secondo cui il giudice del merito non avrebbe preso in considerazioni le osservazioni critiche proposte dall’appellante alla consulenza tecnica d’ufficio, in quanto, viceversa, la Corte territoriale ha puntualmente considerato le note critiche della difesa dell’appellante ripetendo la risposta tecnica fornita dal consulente tecnico d’ufficio al riguardo.

Il ricorso va conseguentemente rigetto.

Nulla si dispone sulle spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., vigente all’epoca dell’introduzione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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