Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-05-2011) 29-09-2011, n. 35422

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 12 febbraio 2010 la Corte di appello di Potenza respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da M.E. in relazione alla custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari dal medesimo subita dal 16.2.1998 al 5.5.1998, perchè indiziato di essere stato il mandante dell’incendio di due autovetture. La Corte di appello riteneva che il M. avesse dato causa alla detenzione per colpa grave; S.M. aveva ammesso, con dichiarazioni spontanee rese ai Carabinieri, di aver dato fuoco a tre autovettura una delle quali, quella del vigile urbano di Rapolle, D.T. M., commissionatogli appunto da M.; aggiungeva che sempre M. lo aveva incaricato di incendiare anche l’auto di B.A. per depistare le indagini; aveva poi confermato tali dichiarazioni in sede di incidente probatorio mentre M. si era limitato a contestare l’addebito assumendo di non conoscere D. T..

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore di fiducia; deduce violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione per aver escluso la riparazione per colpa grave dell’interessato; censura la motivazione data che ha ritenuto di poter attribuire al M. determinati, equivoci comportamenti sulla base di un superficiale esame delle risultanze probatorie, con travisamento dei fatti, e specie attribuendo attendibilità alle dichiarazioni di S. che invece nel procedimento penale erano state ritenute assolutamente inattendibili.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia per resistere al ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

La motivazione resa dalla Corte di appello circa la sussistenza nel comportamento del M. di colpa grave, ostativa alla riparazione è viziata dalla circostanza, dedotta dal ricorrente, che la stessa è sostanzialmente fondata sui fatti riferiti da S., senza tenere conto però che nel procedimento penale S. non è stato ritenuto attendibile (da cui l’assoluzione di M.) avendo il Tribunale di Melfi rilevato le contraddizioni tra le varie dichiarazioni rese e l’assenza di riscontri che potessero confermare quanto dal medesimo dichiarato.

Tale statuizione deve essere tenuta presente dal giudice della riparazione, che pur svolgendo il proprio giudizio in piena autonomia ed essendo dunque libero di valutare diversamente i fatti accertati in sede penale, non può però spingere tale autonomia e libertà fino a ritenere provati fatti che tali non sono stati ritenuti dal giudice penale.

2. Si impone dunque l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Potenza cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Potenza cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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