T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 24-10-2011, n. 332 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale dell’A.R.U.S.I.A. (Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura) n. 304 in data 8 giugno 2011 con cui è stata dichiarata decaduta la domanda da lui presentata, in qualità di titolare dell’omonima ditta, alla Regione Umbria nella campagna 1998, avente ad oggetto l’ammissione al regime di aiuti per il ritiro ventennale della produzione di seminativi ubicati in Assisi, Loc. Porziano, Voc. Cavigliola.

Il provvedimento di decadenza totale della domanda è motivato nella considerazione che "il controllo in loco effettuato dai funzionari AGEA ha rilevato uno scostamento esito aziendale pari al 39,74%, e quindi superiore alla soglia limite del 20%, tra la superficie dichiarata a premio e la superficie accertata in seguito al controllo".

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto:

1)Violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 5 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 4 dicembre 2002; eccesso di potere per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento, nella considerazione che il provvedimento gravato, disponente la decadenza e l’indicazione dell’importo da restituire, pari ad euro 37.003,00, non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

2)Violazione dell’art. 3 del d.m. 27 marzo 1998, n. 159 in materia di controlli; eccesso di potere per difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione sotto ulteriori profili, lamentandosi in particolare che i sopralluoghi sono stati effettuati alla fine dell’anno 2008, e non già nel corso del 2007, periodo al quale si riferivano gli impegni assunti dall’azienda agricola sanzionata con il provvedimento impugnato.

3)Eccesso di potere per difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, nella considerazione che non sono state considerate talune particelle catastali, non ammesse a premio, le quali potevano dare luogo ad una compensazione di superficie.

4)Violazione dell’art. 1 del d.l. 22 gennaio 2009, n. 1564; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nella considerazione che la norma rubricata consente le modificazioni in riduzione dichiarate, sì che sarebbe irragionevole non ammettere anche quelle accertate.

Il ricorrente, con successiva memoria, ha dichiarato di non avere più interesse al quinto motivo di ricorso, concernente l’illegittimità del silenzio diniego serbato sull’istanza di accesso del 19 luglio 2011, essendo medio tempore intervenuta l’ostensione documentale.

Si sono costituite in giudizio la Regione Umbria e l’A.R.U.S.I.A., eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, e comunque la sua infondatezza nel merito.

Nella camera di consiglio del 28 settembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. – Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, svolta dalle parti resistenti nella considerazione che i provvedimenti intervenienti nella fase successiva all’attribuzione del contributo incidono su di una posizione di diritto soggettivo del destinatario, con conseguente cognizione del giudice ordinario sulle relative controversie.

L’eccezione è fondata, e meritevole pertanto di positiva valutazione.

Risulta infatti ormai consolidata la giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Umbria, 1 settembre 2009, n. 503; 27 giugno 2011, n. 188), nel ritenere che il destinatario di sovvenzioni pubbliche vanta nei confronti dell’Autorità concedente una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell’Amministrazione di annullare i provvedimenti concessori per vizi di legittimità, ovvero di revoca per contrasto originario con l’interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo, relativamente alla concreta erogazione di somme di denaro, oggetto del finanziamento, ed alla conservazione degli importi già concessi e da riscuotere.

In particolare, nella fase successiva all’attribuzione del contributo, il beneficiario risulta titolare di un diritto soggettivo, per cui, qualora la controversia sorga in relazione all’erogazione od al ritiro della sovvenzione sulla scorta dell’asserito inadempimento da parte del concessionario agli obblighi a suo tempo assunti, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si tratti di atti denominati revoca, decadenza, risoluzione (ex multis Cass., Sez. Un., 8 gennaio 2007, n. 117; 12 febbraio 1999, n. 57; Cons. Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2008, n. 6590; 22 novembre 2004, n. 7659; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 28 luglio 2008, n. 7458; 3 luglio 2009, n. 6438; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 7 aprile 2011, n. 359).

Nel caso di specie si verte al cospetto di un’ipotesi di revoca di contributi per fatto asseritamente imputabile al beneficiario, rappresentato dallo scostamento tra la superficie dichiarata dalla ditta ricorrente e quella accertata in sede di controllo pari al 39,74%, e quindi superiore alla soglia limite del 20%.

Inoltre, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, inaugurato da Cass., Sez. Un., 10 luglio 2006, n. 15618, ai fini del riparto di giurisdizione non assume più rilievo neppure la circostanza che il contributo revocato sia stato concesso in via provvisoria, ovvero definitiva, atteso che, in entrambi i casi, il fatto stesso dell’erogazione del contributo crea un credito dell’impresa al finanziamento, che viene adempiuto dall’Amministrazione senza margini di discrezionalità (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2007, n. 6195 e T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 1 aprile 2011, n. 2867).

Va aggiunto solamente che i predetti criteri di riparto della giurisdizione non mutano in funzione del fatto che si verta in materia di sovvenzioni statali ovvero (come è nel caso di specie) di aiuti comunitari (così, ancora, T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 27 gennaio 2011, n. 17).

2. – Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, la medesima competendo al giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto con le modalità ed i termini previsti dall’art. 11 del cod. proc. amm.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, non essendo stata indicata, nel provvedimento impugnato, l’Autorità dinanzi alla quale esperire il ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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