Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 29-09-2011, n. 35418

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale Ordinario di Venezia in sede di riesame ha pronunziato ordinanza con la quale ha annullato il provvedimento del Gip presso il Tribunale di Venezia già che aveva applicato a D.E., latitante, la misura della custodia cautelare in carcere a fronte di una incolpazione per il reato di cui all’art. 416 c.p. finalizzato al compimento di una serie di reati di furto aggravato compiuti anche con l’utilizzo di minorenni.

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Parte ricorrente denunzia:

1) violazione di legge per avere introdotto una ipotesi di nullità assoluta non prevista per legge ma ricavata in via di interpretazione giurisprudenziale da Corte Cost. 336/2008 e da SU Pen. 27/5/2010 n. 20300. 2) difetto di motivazione per non aver rilevato il Tribunale del riesame la sequenza temporale della data di deposito della istanza di riesame, della data di comunicazione dell’avviso di fissazione udienza, della data di richiesta della difesa di ottenere la copia delle tracce sonore di intercettazione, al fine di valutare realmente se le copie audio erano state messe o non a disposizione in tempo ragionevolmente e concretamente utile, avuto riguardo anche all’utilizzo dei tempi per la difesa istante e per la segreteria della procura sollecitata alla messa a disposizione delle trasposizioni su supporto magnetico nell’ottica di un ragionevole riparto dell’onere di diligenza tra difesa e Pubblico Ministero e di un bilanciamento tra i tempi utilizzabili per l’iniziativa dell’una e dell’altra parte.

Ulteriore difetto di motivazione per non aver rilevato la coincidenza strutturale delle posizioni dei pochi indagati rispetto alla incolpazione provvisoria.

All’udienza camerale del 18 Maggio 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

L’ordinanza impugnata è pervenuta a pronunzia di annullamento della ordinanza applicativa di cautela carceraria, ricalcando un precedente provvedimento pronunziato nello stesso procedimento, ordinanza che ha ritenuto di individuare nella statuizione relativa alla applicazione della misura carceraria, una nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c), cagionata dalla violazione del diritto dell’indagato all’accesso alle registrazioni audio delle intercettazioni telefoniche sulle quali poggia "la parte largamente maggioritaria dell’impianto indiziario accusatorio" e la stessa pronuncia applicativa della cautela, posto che la richiesta di misura del PM non era corredata, dal relativo supporto fonico e non più solo cartaceo. Il rilascio della richiesta copia delle registrazioni operato in tempo non utile per il dispiegamento del diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate, darebbe luogo alla richiamata nullità mentre, nel caso concreto, la concreta evasione dell’obbligo di consegna della copia fonica, in tempo utile alla difesa di altro indagato ( B. G. alias D.G. padre dell’odierno ricorrente) nessun significato avrebbe avuto rispetto alla difesa dell’odierno ricorrente, in assenza di prova circa la coincidenza del materiale consegnato con quello utile per la difesa del D.E..

Il rilascio delle registrazioni di tutte le conversazioni o comunicazioni utilizzate ai fini della richiesta e della adozione del provvedimento cautelare contrastato dall’imputato, costituisce mezzo essenziale per l’esercizio reale del diritto di difesa nella prospettiva della impostazione delle censure di riesame, entro un procedimento caratterizzato dalla particolare brevità dei termini.

Annota il provvedimento impugnato che ad una richiesta delle registrazioni avanzata il 28/1/2011 (a fronte di una ordinanza cautelare carceraria del 2/12/2010 non corredata dai detti supporti) le registrazioni stesse furono messe a disposizione della difesa solo nel corso del 3/2/2011 per l’udienza di riesame del 4/2/2011 in coincidenza con la quale le dette registrazioni furono materialmente acquisite dalla difesa.

Già Cass. Pen. Sez. 2^ 11/11/1999 n. 12924 aveva affermato (sia pure in fattispecie diversa da quella che ne occupa) che tutti tutte le situazioni che possono configurarsi come remore all’adempimento dei compiti del difensore generano una difesa non effettiva e in sostanza inesistente, così da integrare la nullità assoluta di cui all’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p. mentre Cass. SU. 27/5/2010 n. 2300 menzionata dal provvedimento impugnato e dal PM ricorrente riafferma il diritto del difensore in procedimento incidentale de libertate, a ottenere le copie finalizzate alla difesa in tempo utile perchè quel diritto possa essere esercitato.

La nullità assoluta non è di creazione giurisprudenziale ma è inscritta nel nucleo prescrittivi più decisivo del combinato dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p..

Il ricorso del PM è infondato in ogni sua parte e deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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