Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-05-2011) 29-09-2011, n. 35326 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.R. e B.W.E. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 8 ottobre 2010, della Corte d’appello di Torino, con cui è stata è stata parzialmente confermata la sentenza di condanna per la T. in ordine al reato di cui all’art. 642 c.p. limitatamente al sinistro del 22 aprile 2003 e per il B. per i reati di cui all’art. 81 cpv., art. 110, art. 642 c.p., comma 2 e artt. 110, 481 c.p. del Tribunale di Torino del 13 giugno 2008, con condanna alla pena di mesi sei di reclusione per la prima, e di mesi sette e giorni quindici di reclusione per il secondo.

A sostegno delle impugnazione la T. ha dedotto:

a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c). Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; travisamento del fatto.

La ricorrente censura la ricostruzione operata dai giudici di merito e l’attribuzione a suo carico dei fatti contestati, facendo prevale re in gran parte una declaratoria di improcedibilità per prescrizione e confermando per il residuo episodio l’affermazione di responsabilità , rispetto a un proscioglimento nel merito, in violazione dell’art. 129 c.p., comma 2;

b) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erroneo calcolo della prescrizione in relazione al reato contestato al capo 14).

La ricorrente lamenta l’erroneità del calcolo della prescrizione essendo stato preso come termine iniziale per il calcolo la data del 22 aprile 2003 anzichè quella del 5 marzo 2003, giorno in cui la T. presentò la denuncia.

Il B. ha invece dedotto:

a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Illogicità e/o contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Con riferimento ai due fatti in ordine ai quali è stata affermata la sua responsabilità il B. contesta la ricostruzione degli episodi e la sussistenza degli elementi i base ai quali è stata affermata la sua responsabilità, con riferimento anche alle affermazioni rese in primo grado relative all’eccessivo numero di applicazione fisioterapiche e al costo delle stesse ella qualità della motivazione per relationem della Corte d’appello, che avrebbe impropriamente utilizzato i ragionamenti relativi ad altri e differenti episodi. b) Inosservanza e/o erronea applicazione del disposto dell’art. 578 c.p.p. ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Illogicità e/o contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Il ricorrente lamenta che i giudici della Corte d’appello, al momento della pronuncia della sentenza nel dichiarare la prescrizione della maggior parte dei reati contestati avrebbero dovuto motivare, in realtà in ordine alla insussistenza degli elementi in base ai quali è stata ritenuta la sua responsabilità per gli interessi civili della parte civile costituita, limitandosi a fare riferimento alle statuizioni della sentenza di primo grado e ciò in violazione dell’art. 578 c.p.p.. Secondo il ricorrente le condotte a lui addebitate non sarebbero state caratterizzate da artifici e raggiri e quindi non avrebbero potuto concretizzare il reato di truffa. Il ricorrente deduce inoltre che non sarebbe configurabile nei suoi confronti il dolo in ordine al reato di truffa, potendosi al massimo configurare un atteggiamento colposo nei suoi comportamenti. c) Estinzione di tutti i reati per prescrizione, essendo decorsi oltre sette anni e mezzo dall’ultimo reato contestato.

Osserva la Corte che i ricorsi devono essere accolti nel senso di seguito chiarito. In sede di appello i giudici di merito hanno dichiarato la prescrizione in ordine ai reati commessi sino all’ (OMISSIS). Tuttavia per la T. non risulta espressamente valutata la data che individua il giorno della presentazione della denuncia, per l’unico episodio a lei rimasto a carico, nel 5 marzo 2003 anzichè nel 22 aprile 2003. Tale circostanza non rende sul punto il motivo inammissibile e consente l’applicazione dell’istituto della prescrizione maturata nelle more del giudizio di cassazione.

Pur essendo infondati tutti gli altri motivi, risolvendosi le censure in valutazioni di fatto inammissibili in questa sede, in quanto la valutazione operata dai giudici di primo e secondo grado appare esente da censure logico giuridiche, nè vi è possibilità di applicazione dell’art. 129 c.p.p., in relazione al ruolo svolto dalla T., e correttamente descritto dai giudici d’appello, (ma tali considerazioni valgono anche per la parte della sentenza relativa al B.) con il richiamo puntuale e non meramente nominalistico alle argomentazioni della sentenza di primo grado (v. p. 14 e 15 e 21,22) e all’accoglimento di tale motivo di ricorso deve necessariamente conseguire anche l’accoglimento della dedotta prescrizione per il residuo reato, maturatasi nelle more del giudizio di cassazione.

Per quanto riguarda il B. i motivi del ricorso, essendo infondati, ma non raggiungendo il limite dell’inammissibilità, attraverso la dettagliata ricostruzione alternativa che viene proposta, che comunque non consente di giungere ad una diversa valutazione dei fatti sia in ordine all’applicazione dell’art. 129 c.p.p. ai fini del proscioglimento dalla responsabilità penale che per l’esclusione delle conseguenze civili affermate dai giudici di merito (si veda l’analitico riferimento ai fatti di causa contenuto nella sentenza d’appello v. p. 15 e 21,22), portano ad affermare comunque anche per il B. l’operatività dell’istituto della prescrizione nel frattempo maturato.

E sotto questo profilo la sentenza va annullata, in quanto tutti i reati sono comunque prescritti, essendo trascorsi ben oltre i sette anni e sei mesi previsti dalla legge dalla loro consumazione. Ai sensi dell’art. 129 c.p.p., va dichiarata l’estinzione di tutti i reati per prescrizione; i ricorsi vanno rigettati nel resto e devono essere confermate le statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione; rigetta i ricorsi nel resto e conferma le statuizioni civili maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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