Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-05-2011) 29-09-2011, n. 35325

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 20 ottobre 2010, della Corte d’appello di Catania, parzialmente confermativa della sentenza di condanna del GUP del Tribunale di Catania in data 22 febbraio 2010 per il reato di rapina aggravata e altro, e, chiedendone l’annullamento, censura: 1) la mancata esclusione dell’aggravante delle più persone riunite in occasione della consumazione della rapina ai danni della S., 2) la mancata concessione dell’attenuante del risarcimento del danno nei confronti della p.o. D.N. per il reato di furto con strappo; 3) la mancata applicazione dell’istituto della continuazione tra i delitti e la contravvenzione; 4) la omessa valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, anche ai fini di una corretta applicazione dei parametri di dosimetria della pena.

I motivi sono manifestamente infondati e il ricorso è inammissibile.

Osserva la Corte che nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti; si veda in particolare per il punto 1) il riferimento alle dichiarazioni della parte offesa in ordine alla pluralità di persone all’interno del mezzo con il quale è stato commesso il furto con strappo;in riferimento al punto 2) la tardività del risarcimento del danno rispetto alla previsione legislativa, che, per giurisprudenza costante, osta alla concessione del beneficio (v.

Cass., sez. 4^, 17 dicembre 2009, n. 1528, CED 246303), pur essendo lo stesso apprezzabile, come è stato fatto, in punto di determinazione della pena; con riferimento al punto 3) la inesistenza di un arco temporale tra la commissione dei due reati tale da far ritenere sussistente il medesimo disegno criminoso; in relazione al punto 4) la valutazione della gravita dei fatti, della personalità dell’imputato, e dei precedenti dello stesso.

Osserva la Corte che le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), con riguardo al comportamento processuale dell’imputato e ai suoi numerosi precedenti penali.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 100,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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